1. Cos'è il "diritto di
accesso"?
Per "diritto di accesso" si intende il diritto degli interessati
di prendere visione e di estrarre copia di documenti
amministrativi.
2. Chi può esercitare il diritto di
accesso?
Sono titolari di tale diritto tutti i cittadini, società e
associazioni, compresi quelli portatori di interessi pubblici o
diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale,
corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e
collegata al documento di cui si chiede l'accesso.
3. Verso chi può esercitarsi il diritto
di accesso?
Il diritto di accesso è esercitabile nei confronti di
tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto
privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse
disciplinata dal diritto nazionale o comunitario. Si esercita
nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende
autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici
servizi. Per quanto riguarda le Autorità di garanzia e vigilanza,
esso si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.
4. Cosa si intende per "documento
amministrativo"?
Per documento amministrativo si intende ogni rappresentazione
grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra
specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno
specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e
concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla
natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina
sostanziale.
5. Sono accessibili tutti i documenti
amministrativi?
No, il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da
segreto di Stato e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione
espressamente previsti dalla legge; nei procedimenti tributari; nei
confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta
all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di
pianificazione e di programmazione; nei procedimenti selettivi, nei
confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di
carattere psicoattitudinale relativi a terzi. Inoltre, le singole
pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da
esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità
sottratti all'accesso. Anche il Governo può prevedere casi di
sottrazione all'accesso di documenti amministrativi. Non sono,
comunque, ammissibili istanze di accesso preordinate ad un
controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche
amministrazioni.
6. E' possibile accedere a documenti
non ancora esistenti?
No, non è possibile, in quanto il diritto di accesso si esercita
con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti
al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una
pubblica amministrazione, nei confronti dell'autorità competente a
formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente.
7. E' possibile accedere alle
informazioni o chiedere l'elaborazione di dati in possesso di una
p.a.?
Le informazioni in possesso di una pubblica
amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo
non sono accessibili. Inoltre, non è possibile chiedere
all'amministrazione di elaborare dati in suo possesso, in
quanto essa non è tenuta a svolgere tale attività al fine di
soddisfare le richieste di accesso.
8. Come si richiede
l'accesso?
Qualora in base alla natura del documento richiesto non risulti
l'esistenza di controinteressati, il diritto di accesso può essere
esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale,
all'ufficio dell'amministrazione competente a formare l'atto
conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente.
9. E' possibile presentare la richiesta
di accesso tramite gli Uffici Relazioni con il
Pubblico?
Si, è possibile.
10. Quali elementi deve contenere la
richiesta di accesso?
Il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto
della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano
l'individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare
l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, dimostrare la
propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza
del soggetto interessato. La richiesta, esaminata immediatamente e
senza formalità, è accolta mediante indicazione della pubblicazione
contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di
copie, ovvero altra modalità idonea.
11. Chi sono i controinteressati e cosa
accade in caso se ne ravvisi la presenza?
I controinteressati sono tutti i soggetti, individuati o
facilmente individuabili, che dall'esercizio dell'accesso
vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza. Qualora
non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via
informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del
richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi,
sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e
delle documentazioni fornite, sull'accessibilità del documento o
sull'esistenza di controinteressati, l'amministrazione invita
l'interessato a presentare richiesta d'accesso formale, di cui
l'ufficio rilascia ricevuta.
12. Come viene tutelato il
controinteressato?
Qualora l'amministrazione individui controinteressati, deve
darne comunicazione agli stessi tramite invio di copia della
richiesta di accesso o con raccomandata con ricevuta di ritorno.
Entro dieci giorni dal ricevimento della raccomandata, i soggetti
controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla
richiesta di accesso.
13. Quanto dura il procedimento di
accesso formale?
Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di
trenta giorni decorrenti dalla presentazione della richiesta
all'ufficio competente. Ove la richiesta sia irregolare o
incompleta, l'amministrazione, entro dieci giorni, ne dà
comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di
ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la
ricezione. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a
decorrere dalla presentazione della richiesta corretta.
14. Quale può essere la risposta
dell'amministrazione a seguito di una istanza di
accesso?
La pubblica amministrazione ha trenta giorni di tempo per
rispondere alla richiesta di accesso. Essa può rispondere in modo
positivo e permettendo così l'accesso agli atti, sia in modo
negativo, rigettando la richiesta o facendo decorrere inutilmente i
trenta giorni che determinano la formazione del silenzio rigetto.
L'amministrazione, inoltre, può differire l'accesso ove sia
sufficiente per assicurare una temporanea tutela degli interessi
coinvolti o per salvaguardare specifiche esigenze
dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei
provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa
compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa
15. Se l'amministrazione accoglie la
domanda, con quali modalità avviene l'esame dei documenti di cui si
è chiesto l'accesso?
L'atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene
l'indicazione dell'ufficio, completa della sede, presso cui
rivolgersi, nonchè di un congruo periodo di tempo, comunque non
inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o
per ottenerne copia. L'esame dei documenti avviene presso l'ufficio
indicato nell'atto di accoglimento della richiesta, nelle ore di
ufficio, alla presenza, ove necessaria, di personale addetto. I
documenti sui quali è consentito l'accesso non possono essere
asportati dal luogo presso cui sono dati in visione, o comunque
alterati in qualsiasi modo. L'esame dei documenti è effettuato dal
richiedente o da persona da lui incaricata, con l'eventuale
accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le
generalità, che devono essere poi registrate in calce alla
richiesta. L'interessato può prendere appunti e trascrivere in
tutto o in parte i documenti presi in visione. L'esame dei
documenti è gratuito. In ogni caso, la copia dei documenti è
rilasciata subordinatamente al pagamento degli importi dovuti
secondo le modalità determinate dalle singole amministrazioni. Su
richiesta dell'interessato, le copie possono essere
autenticate.
16. Se nel documento oggetto
dell'accesso ci sono dei richiami ad altri documenti, è possibile
l'accesso anche a quest'ultimi?
Si, è possibile. Infatti l'accoglimento della richiesta di
accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli
altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo
procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di
regolamento.
17. L'amministrazione come può impedire
l'accesso?
L'amministrazione può impedire l'accesso rigettando la
richiesta, limitandola o differendola. Inoltre, decorsi
inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende
respinta, formandosi, quindi, il cosiddetto "silenzio rigetto".
18. Quali sono in tal caso i rimedi
offerti al richiedente?
In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di
differimento dello stesso, il richiedente può presentare, nel
termine di trenta giorni, ricorso al tribunale amministrativo
regionale ovvero al difensore civico competente per àmbito
territoriale, oppure alla Commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi.
19. In quali casi è possibile
presentare ricorso al Difensore Civico?
Il Difensore Civico è competente a decidere i ricorsi contro le
determinazioni assunte dalle amministrazioni comunali, provinciali
e regionali.
20. In quali casi è possibile
presentare ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi?
La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è competente a decidere i
ricorsi contro le determinazioni assunte dalle
amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.
21. E' necessaria l'assistenza di un
difensore per la costituzione in giudizio del
ricorrente?
Il legislatore ha previsto che l'istante possa costituirsi in
giudizio personalmente senza l'assistenza di un difensore, oltre
che nella fase amministrativa presso la Commissione, anche nella
fase giurisdizionale presso il TAR.
22. Quali sono le modalità per
presentare ricorso alla Commissione?
Per chiedere alla Commissione il riesame del diniego e/o
differimento dell'accesso ai documenti amministrativi basta
compilare il modulo presente sul sito della Commissione per
l'accesso e inviarlo con raccomandata e ricevuta di ritorno al
seguente indirizzo:
Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi
c/o Presidenza del Consiglio dei Ministri
Via della Mercede, n. 9 - 00187 Roma
Il ricorso può essere presentato anche via fax al numero:
06.6779.6684
Oppure via e - mail al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata:
commissione.accesso@mailbox.governo.it
23. Cosa accade qualora si ravvisi la
presenza di controinteressati?
Nel caso in cui il ricorrente individui eventuali soggetti che
dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto
alla riservatezza, deve notificare loro copia del ricorso.
24. Come può tutelarsi il
controinteressato?
Una volta ricevuta copia del ricorso, questo potrà presentare le
sue controdeduzioni nel termine di quindici giorni dall'avvenuta
comunicazione.
25. Entro quanto decide la Commissione
per l'accesso?
La Commissione si pronuncia entro trenta giorni dalla
presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine,
il ricorso si intende respinto.
26. Cosa accade se il ricorso coinvolge
il trattamento pubblico di dati personali?
In tal caso è previsto il coordinamento tra la Commissione e il
Garante per la protezione dei dati personali mediante la richiesta
di parere obbligatorio, ma non vincolante. Egli si pronuncia nel
termine di quindici giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il
quale il parere si intende reso.
27. Cosa accade se la Commissione
accoglie l'istanza?
Se la Commissione ritiene illegittimo il diniego o il
differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano
all'autorità disponente.
28. La Commissione, in tal caso, può
obbligare l'amministrazione a consentire l'accesso?
La Commissione non ha poteri ordinatori nei confronti delle
amministrazioni, quindi non può obbligare le amministrazioni a
consentire l'accesso. L'amministrazione, però, nel caso voglia
discostarsi dalla decisione della Commissione, deve emanare entro
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di quest'ultima,
un provvedimento confermativo motivato del diniego. In assenza di
detto provvedimento l'accesso è consentito.
29. E se la Commissione rigetta il
ricorso?
Il ricorrente, contro questa ulteriore risposta negativa , entro
trenta giorni può ricorrere al TAR, il quale decide in camera di
consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il
deposito del ricorso. Il giudice amministrativo è l'unico
che, sussistendone i presupposti, può ordinare l'esibizione della
documentazione richiesta. La decisione è a sua volta appellabile al
Consiglio di Stato entro trenta giorni, il quale decide con le
medesime modalità e negli stessi termini.
30. Il ricorso alla Commissione
sospende i termini per adire il TAR?
Si, nel caso in cui l'interessato si rivolga alla Commissione i
termini sono sospesi e ripartono nel momento in cui questa risponde
al ricorrente. Quindi quest'ultimo, qualora abbia ricevuto una
ulteriore risposta negativa, avrà altri trenta giorni di
tempo per ricorrere al TAR, e questo, altri trenta giorni per
decidere.
31. E' possibile presentare ricorso
alla Commissione e al TAR?
La presentazione di un ricorso amministrativo alla Commissione
esclude la possibilità di presentare un ricorso giurisdizionale al
TAR; il ricorso amministrativo costituisce una fase alternativa
oppure successiva al ricorso alla Commissione.
32. Dopo aver presentato ricorso al TAR
è possibile adire la Commissione?
No, se un cittadino presenta ricorso al TAR non può
successivamente presentare ricorso alla Commissione.
33. Permane la possibilità di stare in
giudizio personalmente senza l'assistenza di un difensore nei
giudizi in materia di accesso anche dopo l'abrogazione del comma
5-bis della legge n. 241 del 1990
?
Si, e' ancora possibile stare in giudizio senza
avvocato nei ricorsi in materia d'accesso. In particolare, si
osserva che, a decorrere dal 16 settembre 2010, in seguito
all'entrata in vigore del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104., recante il
riordino del processo amministrativo, è stato espressamente
abrogato (più precisamente dal n. 14 del comma 1 dell'art. 4
dell'allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104) il comma
5-bis dell'articolo 25 della legge n. 241 del 1990, che
prevedeva:"nei giudizi in materia di accesso, le parti possono
stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore.
L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio
dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente,
autorizzato dal rappresentante legale dell'ente." Tuttavia, si
segnala che resta comunque in vigore la facoltà, nei giudizi in
materia d'accesso, di potersi rivolgere direttamente al TAR, senza
la necessità di essere patrocinati da un avvocato, in quanto ciò è
previsto dall'articolo 23 del citato d. lgs n. 104 del 2010 che
dispone: "Le parti possono stare in giudizio
personalmente senza l'assistenza del difensore nei giudizi in
materia di accesso, in materia elettorale e nei giudizi relativi al
diritto dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari di
circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati
membri."