La
Commissioneper l'accesso ai
documenti amministrativi, presieduta dal Sottosegretario Dott.
Gianni Letta, si è riunita, il 13 aprile 2010, a Palazzo
Chigi.
Nel corso della seduta, sono state esaminate ed approvate n. 8
richieste di parere e decisi n. 37 ricorsi.
Nell'ambito dell'attività consultiva, si segnalano i seguenti
pareri:
- la Commissione ha ribadito la discrezionalità
dell'Amministrazione nel determinare - anche attraverso
provvedimenti organizzatori generali (art. 1, d.p.r. n. 184/2006) -
le modalità dell'esercizio del diritto di accesso qualora siano
finalizzate ad agevolare e semplificare le operazioni di visione
e/o di rilascio di copia dei documenti anche al fine di dare un
ordine amministrativo alle domande, con l'unico limite che gli
adempimenti imposti non comprimano i contenuti del diritto quali
determinati dalla legge. Pertanto, l'invito dell'Amministrazione a
riformulare la domanda di accesso compilando un modello predisposto
da quest'ultima, è legittimo.
- è stata esaminata la questione riguardante il diritto di
accesso di un consigliere di un Comune aderente ad una Comunità
Montana. Al riguardo, la Commissione, confermando il proprio
orientamento al riguardo, ha osservato che il consigliere - di
minoranza o di maggioranza che sia - di un Comune aderente ad una
Comunità montana è certamente carente di legittimazione ad ottenere
direttamente dalla Comunità l'accesso ai documenti amministrativi
di quest'ultima, dal momento che nei confronti di essa non è
titolare di alcun munus pubblico. Ciò, peraltro, non esclude che il
consigliere comunale possa proporre richiesta nei confronti del
rispettivo Comune. Quest'ultimo dovrà quindi autonomamente
determinarsi in ordine all'accoglibilità o meno della richiesta,
tenendo presente il limite che debba trattarsi di documenti
effettivamente formati o detenuti stabilmente da tale
Amministrazione.
Con riferimento all'attività concernente i ricorsi, si segnalano
le seguenti decisioni:
- è stato confermato il principio, già ribadito dal Consiglio di
Stato e dal giudice amministrativo di prime cure, secondo cui
"allorquando venga presentata una richiesta di accesso documentale
motivata con riferimento alla necessità di tutelare i propri
interessi nelle competenti sedi giudiziarie, anche nel caso in cui
non sia certo che, successivamente, tali atti siano effettivamente
utilizzabili ai fini della proposizione di eventuali domande
giudiziali, l'accesso non può essere denegato. Infatti,
l'apprezzamento sull'utilità o meno della documentazione richiesta
in ostensione non spetta né all'Amministrazione destinataria
dell'istanza ostensiva né, addirittura, allo stesso giudice
amministrativo adìto con l'actio ad exibendum, bensì al
giudice (sia esso amministrativo che ordinario) eventualmente adito
dall'interessato al fine di tutelare l'interesse giuridicamente
rilevante, sotteso alla pregressa domanda di accesso". Inoltre, ha
ribadito che, in merito alla oggettiva utilità o meno della
documentazione richiesta nel corso di un giudizio pendente ovvero
alla proponibilità del giudizio ovvero ancora alla semplice
valutazione da parte dell'interessato circa la opportunità o meno
di agire in sede giurisdizionale, nessun apprezzamento deve essere
effettuato né dall'Amministrazione destinataria dell'istanza né da
parte del giudice amministrativo, "sempre che l'interessato abbia
dichiarato e motivato il suo interesse a tutelare la posizione
soggettiva vantata tramite la conoscenza del contenuto degli atti
richiesti".
- la Commissione ha chiarito che la facoltà di presentare nuova
istanza di accesso non può essere intesa nel senso che la mera
riproposizione dell'istanza sia idonea a far decorrere nuovamente i
termini per l'impugnativa. La riapertura dei termini, a seguito di
nuovo esercizio del diritto di accesso ai documenti, si realizza
allorché l'amministrazione non ponga in essere attività meramente
confermativa di precedenti dinieghi, attraverso una nuova
ponderazione degli interessi in gioco, ovvero quando il ricorrente
alleghi fatti nuovi a sostegno della propria istanza.
- la Commissione ha affermato che la circostanza formale della
provenienza di un atto da un ufficio appartenente al potere
giudiziario non esclude che esso partecipi delle caratteristiche
dell'atto amministrativo. E' noto, invero, che in base alla teoria
formale-sostanziale ben possono esservi casi di atti formalmente
giurisdizionali ma sostanzialmente amministrativi (così come, del
resto, esistono ipotesi in cui l'atto, formalmente amministrativo,
sia da considerare nella sostanza normativo).
- la Commissione ha sottolineato, come da costante orientamento,
che l'invio di documenti all'autorità giudiziaria e/o la presenza
di un procedimento penale non vale di per sé a respingere la
domanda di accesso, atteso che il segreto istruttorio di cui
all'art. 329 c.p.p. non costituisce un motivo legittimo di diniego
al rilascio di documenti fintanto che gli stessi siano nella
disponibilità dell'amministrazione e il giudice che conduce
l'indagine penale non li abbia acquisiti con uno specifico
provvedimento di sequestro. Solo in questo caso l'amministrazione
potrà legittimamente rifiutare l'accesso. Pertanto, nel caso in cui
l'amministrazione resistente detenga i documenti oggetto di
indagine, i medesimi sono accessibili.