La
Commissioneper l'accesso ai
documenti amministrativi, presieduta dal Sottosegretario Dott.
Gianni Letta, si è riunita, il 17 giugno 2010, a Palazzo
Chigi.
Nel corso della seduta, sono state esaminate ed approvate n. 7
richieste di parere e decisi n. 38 ricorsi.
Nell'ambito dell'attività consultiva, si segnalano i seguenti
pareri:
- la Commissione ha affrontato la problematica relativa
all'accesso di soggetti terzi ai dati in possesso dei Centri per
l'Impiego e relativi allo stato occupazionale dei dipendenti che il
datore di lavoro è tenuto a comunicare ai sensi di legge,
risolvendo il"bilanciamento" fra diritto all'accesso e tutela alla
riservatezza, come da costante orientamento, alla luce della
disposizione contenuta nell'art. 24, comma 7, l.n. 241/1990,
secondo il quale "Deve comunque essere garantito ai richiedenti
l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia
necessaria per curare o per difendere i propri interessi
giuridici". La Commissione ha altresì precisato che l'accesso,
proprio per garantire la riservatezza dei dati più sensibili
detenuti dai Centri per l'Impiego, deve limitarsi all'indicazione
della eventuale esistenza di un rapporto lavorativo in atto e dei
dati identificativi del datore di lavoro: sarà poi cura del terzo
interessato, tramite il proprio legale, a chiedere (ed ottenere)
dal giudice l'accesso a dati più sensibili che riguardino il
contenuto economico del contratto di lavoro che si vuole conoscere.
Ai sensi dell'art. 3, d.p.r. n. 184/2006, al controinteressato
dovrà essere comunicata la richiesta di accesso, anche se la sua
probabile opposizione dovrà essere riconosciuta recessiva di fronte
al diritto di tutela giudiziaria dell'accedente;
- è stato chiarito - quanto all'operatività del principio di
leale collaborazione fra soggetti pubblici, per l'acquisizione di
documenti amministrativi - che la disposizione di cui all'articolo
22, comma 5 si estende ad ogni tipo di informazione e che la
richiesta fra soggetti pubblici, poiché attiene a profili di
interesse generale, non è soggetta all'obbligo di comunicazione al
controinteressato;
- in tema di diritto di accesso e di informazione agli atti
dell'amministrazione comunale, la Commissione ha confermato
l'orientamento interpretativo secondo il quale, ai sensi dell'art.
10 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante il testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, per
"cittadino" si intende il cittadino residente nel Comune cui è
rivolta la richiesta di accesso e non il cittadino in senso lato.
In particolare, essa ha osservato che tutti gli atti
dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli
riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una
motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti temporaneamente
l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in
quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla
riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese. In questi
limiti il diritto all'accesso del cittadino è pienamente operante,
e non richiede la dimostrazione di alcuno specifico interesse.
Con riferimento all'attività concernente i ricorsi, si segnalano
le seguenti decisioni:
- la Commissione ha confermato il costante orientamento secondo
cui non appare legittimo concedere la visione dei documenti senza
poi dare la possibilità di estrarne copia, poiché l'esercizio del
diritto di accesso, ai sensi delle disposizioni vigenti, deve
considerarsi comprensivo di entrambe le modalità. Ciò a norma
dell'art. 25, comma 1, della legge n. 241/1990, il quale prevede
espressamente che "il diritto di accesso si esercita mediante esame
ed estrazione di copia dei documenti amministrativi", e
dell'articolo 22, comma 1, lett. a), della legge n. 241/1990, il
quale prevede che per diritto di accesso deve intendersi "il
diritto degli interessati di prendere visione ed estrarre copia di
documenti amministrativi";
- in tema di accesso endoprocedimentale,
la Commissione ha riconosciuto il diritto ad accedere ai documenti
relativi alla procedura di espropriazione di parte di un fondo del
richiedente l'accesso, al fine di verificare la legittimità della
procedura e di ottenere il pagamento dell'indennità di occupazione
ed espropriazione. Poiché non appare dubbio che un procedimento
espropriativo sia destinato a incidere nella sfera giuridica del
proprietario dell'immobile espropriato, la spettanza al ricorrente
del diritto ad accedere ai documenti chiesti si fonda sulla loro
natura di atti endoprocedimentali, ai sensi del combinato disposto
dell'art. 7, comma 1, e dell'art. 10, comma 1, lett. a), della
legge n. 241/90.