La Commissione
per l'accesso ai documenti amministrativi,
presieduta dal Sottosegretario Dott. Gianni Letta, si è riunita, il
20 luglio 2010, a Palazzo Chigi.
Nel corso della seduta, sono state esaminate ed approvate n. 7
richieste di parere e decisi n. 28 ricorsi.
Nell'ambito dell'attività consultiva, la Commissione ha ribadito
che, nell'esercizio della propria attività consultiva o
giustiziale, non può obbligare le amministrazioni a consentire
l'accesso, difettando in capo a quest'ultima poteri ordinatori nei
confronti delle pa (ex art 25 L. n 241/1990), fatta salva
l'eventuale possibilità di adire il competente Giudice
amministrativo, dotato di poteri coercitivi per dare attuazione
concreta al diritto di accesso.
Con riferimento all'attività concernente i ricorsi, si segnalano
le seguenti decisioni:
- la Commissione ha confermato il costante orientamento secondo
cui la situazione sottostante la domanda di accesso non deve avere
la consistenza del diritto soggettivo o dell'interesse legittimo,
essendo sufficiente che non coincida con un interesse di mero
fatto.
- la Commissione ha sottolineato che l'Amministrazione
resistente non può limitarsi a formulare in astratto il
principio della non accessibilità dei documenti sottratti
all'accesso, semplicemente richiamando le disposizioni che
sottraggono all'accesso alcuni atti e documenti da essa detenuti.
In tal modo essa vanifica il diritto di accesso del ricorrente ai
documenti ostensibili in base al diritto oggettivo, la cui
soddisfazione avrebbe richiesto, invece, la concreta individuazione
di tali documenti, ovvero l'individuazione di quelli sottratti
all'accesso.
- è stato, inoltre, accolto il ricorso di un Direttore
Scolastico che chiedeva alla parte resistente di potere accedere ai
documenti relativi alla procedura di assegnazione di sedi, alla
quale ha preso parte anche il ricorrente. La Commissione ha
affermato che la domanda di accesso attiene sostanzialmente ad una
situazione di interesse in capo alla richiedente sulla cui
giuridica rilevanza non vi sono dubbi, in quanto è evidente la
sussistenza di un interesse qualificato alla conoscenza dei
documenti domandati strumentale alla verifica della legittimità
dell'operato dell'amministrazione.