La
Commissioneper l'accesso ai
documenti amministrativi, presieduta dal Sottosegretario Dott.
Gianni Letta, si è riunita, il 6 luglio 2010, a Palazzo
Chigi.
Nel corso della seduta, sono state esaminate ed approvate n. 7
richieste di parere e decisi n. 36 ricorsi.
Nell'ambito dell'attività consultiva, si segnalano i seguenti
pareri:
- la Commissione ha confermato, come da costante orientamento,
che il diritto di accesso agli atti del Comune da
parte del cittadino-residente non è condizionato alla
titolarità in capo al soggetto accedente di una situazione
giuridica differenziata e pertanto non è possibile negare l'accesso
ad un cittadino residente cronista di un settimanale locale.
E', invece possibile negare l'accesso allorché la richiesta
richieda all'amministrazione un'opera di elaborazione dei dati o
assuma la finalità di operare un controllo generalizzato
sull'operato dell'amministrazione comunale. La Commissione rileva
peraltro che l'amministrazione non è, comunque, obbligata a
soddisfare la legittima richiesta dei soggetti aventi diritto in
tempi tanto brevi da comportare un aggravio dello lo svolgimento
delle funzioni istituzionali;
- è stato, inoltre, chiarito che un consigliere comunale possa
accedere agli atti amministrativi che riguardino gli emolumenti
corrisposti al Sindaco e agli assessori comunali. La Commissione ha
osservato in proposito che la trasparenza amministrativa è
intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti
ogni aspetto dell'organizzazione e dell'utilizzo delle risorse per
il perseguimento delle funzioni istituzionali. In tale
ottica, ogni amministrazione ha, peraltro, l'obbligo di pubblicare
sul proprio sito istituzionale i curricula e le retribuzioni di
coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico
amministrativo.
Con riferimento all'attività concernente i ricorsi, si segnalano
le seguenti decisioni:
- la Commissione ha riconosciuto il diritto ad accedere a tutti
i documenti relativi al servizio prestato fuori sede, espletato dal
richiedente l'accesso, in qualità di teste presso il giudice di
pace, in quanto non vi è dubbio che il ricorrente sia legittimato
all'accesso richiesto, avendo un interesse diretto, concreto ed
attuale ad accedere ai documenti richiesti, al fine di poter
esercitare il proprio diritto ad ottenere il rimborso delle spese
anticipate per l'espletamento della missione menzionata nel
ricorso;
- è stato, inoltre, accolto il ricorso di un Dirigente
Scolastico che chiedeva alla parte resistente di potere accedere ai
documenti inerenti la determinazione dell'organico d'istituto per
l'a.s. 2001/2002. La Commissione, ha affermato che il
ricorrente è titolare di un interesse legittimo ad accedere ai
chiesti documenti atteso che i medesimi sono necessari per poter
rideterminare gli importi della retribuzione di posizione e di
risultato ed, eventualmente, per adire il giudice del
lavoro.