La Commissione
per l'accesso ai documenti amministrativi,
presieduta dall'Avvocato Generale dello Stato Ignazio Francesco
Caramazza, si è riunita, il 4 maggio 2010, a Palazzo
Chigi.
Nel corso della seduta, sono state esaminate ed approvate n. 11
richieste di parere e decisi n. 39 ricorsi.
Nell'ambito dell'attività consultiva, si segnalano i seguenti
pareri:
- la Commissione ha rilevato che, nel caso in cui sia proposto
dinanzi ad essa un ricorso, è quanto mai opportuno che
l'Amministrazione interessata sospenda ogni decisione al riguardo
al fine di non precostituire situazioni che poi può essere
disagevole inserire in un contesto unitario coerente;
- è stata esaminata la questione riguardante il diritto di
accesso agli atti degli enti locali. Al riguardo, la Commissione,
confermando un orientamento ormai consolidato, inaugurato con la
direttiva 10 febbraio 1996, ha ribadito che il diritto di accesso
agli atti degli enti locali non è condizionato alla titolarità in
capo al soggetto accedente di una situazione giuridica
differenziata, atteso che l'esercizio di tale diritto è
equiparabile all'attivazione di un'azione popolare
finalizzata ad una più efficace e diretta partecipazione del
cittadino all'attività amministrativa dell'ente locale e alla
realizzazione di un più immanente controllo sulla legalità
dell'azione amministrativa. Il principio fondamentale che informa
l'orientamento della Commissione sull'applicazione dell'art. 10,
TUEL è quello di "specialità:" il legislatore ha, cioè, adottato
una disciplina specifica per gli enti locali versata nel TUEL
approvato con il d.lgs. n. 267/2000. Tale specialità comporta, in
linea generale, che le norme contenute nella l. n. 241/1990 si
applicano agli enti locali solo in via suppletiva, ove necessario,
e nei limiti in cui siano compatibili con il TUEL;
- è stato confermato il principio secondo cui è indubbia
l'applicazione delle regole di trasparenza, oltre che alle
pubbliche amministrazioni anche ai soggetti formalmente privati ma
chiamati all'espletamento di compiti sostanzialmente di interesse
pubblico (come, ad esempio, le società in house providing di
gestione di servizio pubblico) ai sensi dell'art 23 della legge n
241/90 (come modificato dalla legge n. 15/2005).
Con riferimento all'attività concernente i ricorsi, si segnalano
le seguenti decisioni:
- in tema di concorsi pubblici, la Commissione ha affermato,
come da copiosa giurisprudenza sia di quest'ultima sia del giudice
amministrativo, la pressoché totale accessibilità dei documenti
formati dalla commissione esaminatrice e prodotti dagli altri
candidati. A tale riguardo, di recente, il T.A.R. Lazio si è così
espresso "Le domande ed i documenti prodotti dai candidati, i
verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati
costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in
radice l'esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, posto che i
concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente
acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione
dei valori di ciascuno costituisce l'essenza. Tali atti, quindi,
una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale
dei partecipanti che, pertanto, non assumono la veste di
controinteressati in senso tecnico nel presente giudizio" (T.A.R.
Lazio, Roma, Sez. III, 8 luglio 2008, n. 6450);
- la Commissione ha sottolineato che l'istanza di accesso ai
documenti amministrativi inoltrati a una amministrazione pubblica
che è in possesso della documentazione richiesta ma è estranea alla
vicenda e alla situazione giuridica che l'istante intende tutelare
è da considerarsi legittima e fondata, atteso che l'art. 25 comma 2
della legge 241/1990, così come novellato, prevede che la richiesta
di accesso ai documenti deve essere rivolta all'amministrazione che
ha formato il documento che lo detiene stabilmente, senza
specificare il titolo o la giustificazione formale di tale
detenzione. Si consideri inoltre quanto affermato dal giudice
amministrativo di prime cure, secondo cui è illegittimo il diniego
opposto dall'amministrazione all'istanza di accesso, basato
sull'assunto che il relativo diritto non sussisterebbe quando
l'esame documentale è strumentale alla predisposizione di mezzi di
prova in una controversia tra privati alla quale l'amministrazione
sia estranea (TAR Veneto, sez. III, sentenza n. 4307 del
20/12/2005);
- è stato esaminata la questione riguardante l'accesso ai
documenti relativi ad una procedura selettiva per il conferimento
di una qualifica superiore nell'ambito del personale militare. La
Commissione ha più volte espresso il proprio convincimento che
debba essere consentito l'accesso al verbale redatto dalla
Commissione di avanzamento e alle relative schede di valutazione,
nonché a eventuali documenti ufficiali concernenti l'individuazione
dei criteri e dei parametri di valutazione adottati per
l'assegnazione dei punti, qualora per il ricorrente l'esame della
documentazione sia necessaria per accertare la sussistenza di
elementi che consentano o suffraghino l'esercizio di azioni di
tutela del proprio diritto nelle sedi competenti, e questo non solo
per i documenti prodotti, i verbali e le schede di valutazione
riguardanti il ricorrente, ma anche per quelli riguardanti
gli altri concorrenti, posto che il ricorrente che abbia
partecipato a una procedura di tipo concorsuale è titolare di un
interesse qualificato e differenziato alla regolarità della
procedura, e posto che i concorrenti, prendendo parte alla
selezione, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una
competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno
costituisce l'essenza.