La Commissione
per l'accesso ai documenti amministrativi,
presieduta dal Sottosegretario di Stato Dott. Gianni Letta, si è
riunita, il 27 settembre 2011, alle ore 16 a Palazzo
Chigi.
Nel corso della seduta, sono state esaminate ed approvate n. 10
richieste di parere e decisi n. 54 ricorsi.
Nell'ambito dell'attività consultiva:
- la Commissione ha risposto ad un cittadino che poneva un
quesito circa la modalità di presentazione della domanda di
accesso ai documenti amministrativi (effettuata tramite un
legale di fiducia) e, in particolare, se la stessa necessiti di una
procura generale, speciale ovvero di una semplice delega. Al
riguardo, la Commissione osserva che l'art 5, co. 2 del d.P.R. n
184/2006 precisa che "il richiedente deve… dimostrare…, ove
occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto
interessato"; l'art 6, co. 1 dello stesso decreto
dispone, tra l'altro, che "qualora… sorgano dubbi sulla
legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri
rappresentativi …..l'amministrazione invita l'interessato a
presentare richiesta d'accesso formale…". Alla stregua delle
citate disposizioni, la Commissione è del parere che una semplice
delega ad un legale soddisfi il requisito minimo essenziale per
legittimare terzi alla richiesta di accesso ai documenti
amministrativi, fermo restando che, ove sorgano dubbi sulla
legittimazione dell'istante o comunque sulla titolarità del potere
di rappresentanza in capo ad esso, l'amministrazione ben potrà
invitare l'interessato a regolarizzare l'istanza;
- la Commissione ha anche ribadito il proprio consolidato
orientamento in materia d'accesso dei consiglieri comunali, secondo
cui la richiesta d'accesso deve essere rivolta normalmente al
dirigente o al responsabile o addetto dell'ufficio competente ad
autorizzare in via generale l'accesso e non al Sindaco o
all'assessore dell'Ente Locale;
- sempre in tema d'accesso dei consiglieri comunali, la
Commissione ha confermato che gli atti ancora da adottare sono
comunque accessibili in base all'art. 24, comma 1, lett. d), legge
n. 241/90 che ricomprende anche gli atti interni (relativi o meno
ad uno specifico procedimento) e, per consolidato orientamento del
giudice amministrativo, sono accessibili ai consiglieri comunali
gli atti preparatori, le relazioni o pareri informali e persino "i
brogliacci di giunta". Inoltre, quanto agli atti adottati
successivamente ad una certa data o a intere categorie di
documenti, si rammenta che, seppur anche le richieste di accesso ai
documenti avanzate dai Consiglieri comunali ai sensi dell'art. 43,
co. 2, d.lgs. n. 267/2000 debbano rispettare il limite di carattere
generale - valido per qualsiasi richiesta di accesso agli atti -
della non genericità della richiesta medesima (cfr. C.d.S., Sez. V,
n. 4471 del 2.9.2005 e n. 6293 del 13.11.2002) non è generica
l'istanza relativa all'accesso a tutti gli atti precedenti e
successivi a quelli specificamente indicati qualora
nell'istanza siano indicati gli elementi necessari e sufficienti
alla puntuale identificazione dei documenti richiesti;
- inoltre, la Commissione ha risposto alla richiesta di parere
di un Comune in ordine al diritto d'accesso all'ordinanza di
sgombero di appartamento, da parte del proprietario confinante. In
particolare si chiedeva alla Commissione se il proprietario di un
appartamento confinante con altro, dichiarato inabitabile ed
antigienico, possa ottenere il rilascio di copia dell'ordinanza di
sgombero. In particolare, l'Ente Locale dubitava della legittimità
all'accesso della documentazione richiesta ritenendo non
sussistente un interesse giuridicamente rilevante in capo
all'istante. In proposito la Commissione
ha osservato che è noto che la diversità di posizione tra
cittadino residente e quello non residente nel Comune dà luogo ad
un doppio regime del diritto di accesso secondo quanto disposto
dall'art. 10 del d.lgs. n. 267/2000 che ha presupposti diversi dal
diritto di accesso previsto dalla normativa generale di cui all'art
22 della l. n. 241/90 (arg. ex T.A.R. Puglia Lecce Sez. II,
12-04-2005, n. 2067; T.A.R. Marche, 12-10-2001, n. 1133).
Qualora l'istante risieda nel territorio del Comune, si deve
ritenere che possa accedere a tutti i documenti dell'ente locale,
senza essere condizionato alla titolarità di una situazione
giuridica differenziata né alla necessità di motivare la sua
istanza con riferimento ad uno specifico interesse all'accesso,
atteso che l'esercizio di tale diritto, secondo la costante
giurisprudenza amministrativa e le pronunce della stessa
Commissione, è equiparabile all'attivazione di un'azione popolare
finalizzata ad una più efficace e diretta partecipazione del
cittadino all'attività amministrativa dell'ente locale e alla
realizzazione di un più immanente controllo sulla legalità
dell'azione amministrativa. Nel caso contrario, ossia qualora
l'istante non fosse cittadino residente, l'accesso potrà essere
consentito previa dimostrazione della titolarità di una situazione
giuridicamente rilevante e sufficientemente qualificata ex art 22,
co. 1, lett b, della legge n 241/1990.
Con riferimento all'attività concernente i
ricorsi, si segnalano le seguenti decisioni:
- la Commissione ha accolto il ricorso di un dipendente pubblico
che, avendo rivolto un'istanza per ottenere l'accesso alla
documentazione relativa al servizio svolto fuori sede per
ottenere la corresponsione dell'indennità di missione, impugnava il
silenzio-rigetto formatosi su tale istanza E' indubbio che il
ricorrente vanti un interesse diretto concreto ed attuale ad
accedere ai documenti richiesti, che ineriscono alle missioni da
lui svolte;
- la Commissione, in tema di accesso
endoprocedimentale ha inoltre accolto il ricorso di
un pensionato, che avendo chiesto
all'amministrazione resistente di potere avere copia del decreto
della pensione di cui è titolare e del decreto del T.F.R.
- al fine di verificare la correttezza del calcolo della propria
liquidazione - ha impugnato il silenzio rigetto formatosi
sull'istanza d'accesso. Nel caso di specie, l'accesso domandato
presenta tutte le caratteristiche proprie dell'accesso
endoprocedimentale, previsto e disciplinato dall'art. 10 della
legge n. 241 del 1990, per il quale il fatto della partecipazione
di un soggetto ad un procedimento gli conferisce, per ciò solo, la
legittimazione a prendere visione ed estrarre copia di tutti i
documenti in esso formati o prodotti senza bisogno di dover
dimostrare la propria legittimazione sul versante della titolarità
di un interesse diretto, concreto e attuale all'ostensione
documentale. In questo senso il diritto di accesso partecipativo
assolve finalità di controllo sulla regolarità dell'azione
amministrativa al fine di garantirne la trasparenza,
configurandosi, quindi, quale strumento di controllo democratico
dell'agire delle figure soggettive pubbliche;
- inoltre, la Commissione ha riconosciuto il diritto
d'acceso di consigliere comunale che avendo chiesto
all'amministrazione resistente di potere accedere ad una delibera
di Giunta, si è visto dal Comune resistente negare il chiesto
accesso, in quanto, ad avviso dell'Ente locale, la chiesta delibera
avendo ad oggetto il conferimento di un incarico legale farebbe
venir meno il collegamento tra i chiesti documenti e il generico
fine di giustizia dichiarato nella motivazione dell'istanza
d'accesso. La Commissione si è dichiarata competente a decidere il
gravame, in quanto è competente a decidere, in via suppletiva, i
ricorsi presentati contro tutte le determinazioni in materia di
diritto di accesso ai documenti amministrativi, adottate dalle
amministrazioni locali, nel caso in cui il difensore civico sia
inesistente. Nel merito, il ricorso è stato accolto, in quanto, ai
sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. le delibere degli organi di
governo del Comune e della Provincia, quali tra l'altro la Giunta
Comunale, dovendo tutte essere pubblicate nell'albo pretorio, sono
pertanto pubbliche e, dunque, accessibili a tutti i cittadini.
Nessuna preclusione sussiste, dunque, all'accessibilità della
delibera in questione e il diniego d'accesso appare certamente
illegittimo;
- sempre in tema d'accesso endoprocedimentale, la Commissione
ha accolto il ricorso di un cittadino che in
occasione dell'esercizio del diritto di accesso presso gli Uffici
di una Prefettura, veniva a conoscenza di un provvedimento di parte
resistente con il quale si rigettava la richiesta di emersione di
lavoro irregolare a suo tempo presentata. Il ricorrente presentava
quindi formale istanza di accesso agli atti del procedimento che
aveva portato al suddetto provvedimento negativo. Parte resistente
non forniva riscontro alla domanda ostensiva nei trenta giorni
successivi alla sua presentazione. Ad avviso della Commissione, si
tratta di accesso della specie endoprocedimentale, disciplinato
dall'art. 10 della l. n. 241 del 1990, atteso che i documenti
chiesti riguardano un procedimento di diretto interesse per il
ricorrente e non può esservi dubbio alcuno sulla titolarità
dell'interesse ad accedere;
- inoltre, la Commissione ha accolto il ricorso di un
dipendente pubblico che, a seguito di infortunio sul
lavoro e conseguente accertamento ispettivo, disposto
dall'amministrazione resistente, ha chiesto di poter accedere agli
atti del procedimento ispettivo per poter agire per il
riconoscimento del danno differenziale patito come conseguenza
dell'infortunio. Parte resistente ha negato il chiesto accesso,
asserendo che i relativi documenti non possano essere rilasciati se
non a seguito di ordine dell'autorità giudiziaria. Nessun dubbio
sulla legittimazione del ricorrente, atteso che la documentazione
oggetto della richiesta di accesso lo riguarda direttamente,
trattandosi di documentazione formata da parte resistente all'esito
del procedimento ispettivo conseguente all'infortunio patito dal
ricorrente medesimo. Prive di pregio, pertanto, appaiono le
motivazioni addotte da parte resistente che ritiene i documenti
ostensibili solo dietro ordine dell'autorità giudiziaria;
- Infine, la Commissione ha accolto un ricorso di un
cittadino titolare di una azienda
agricola, che avendo chiesto all'amministrazione resistente di
poter accedere ai documenti riguardanti l'azienda e relativi alla
concessione di contributi agro-ambientali, ha impugnato il
silenzio rigetto dell'amministrazione. Ad avviso della Commissione,
non vi è nessun dubbio sulla titolarità di una situazione
legittimante l'accesso ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 241
del 1990. La documentazione richiesta, infatti, concerne l'azienda
di cui l'istante è titolare e la cui conoscenza appare strumentale
alla comprensione delle ragioni che hanno portato l'amministrazione
a bloccare la posizione dell'azienda medesima ai fini della
concessione dei contributi richiesti.