La Commissione
per l'accesso ai documenti amministrativi,
presieduta dal Sottosegretario Dott. Gianni Letta, si è riunita, il
13 settembre 2011, alle ore 15,30 a Palazzo
Chigi.
Nel corso della seduta, sono state esaminate ed approvate n. 8
richieste di parere e decisi n. 50 ricorsi.
Nell'ambito dell'attività consultiva:
- la Commissione ha ribadito che i diritti di ricerca e
visura possono essere richiesti legittimamente dall'ente locale in
quanto - secondo la giurisprudenza amministrativa (cfr.
C.d.S., Sez. V 25 ottobre 1999, n. 1709), alla quale si è allineata
anche quella di questa Commissione (cfr. parere 1 luglio 2008) -
per costo non deve intendersi solo quello di riproduzione
del documento, ma anche tutti gli altri costi sostenuti
dall'Amministrazione (quali, per esempio, quelli
concernenti la ricerca dei documenti e/o l'istruzione della
pratica), ma in questo caso l'importo (che non può
essere predeterminato a livello generale, ma deve costituire
oggetto di responsabile valutazione da parte di ogni singola
amministrazione) deve essere equo e non esoso, in quanto la
richiesta di un importo elevato costituisce un limite all'esercizio
del diritto di accesso.
In particolare, costi tariffati per l'accesso
eccessivi (nel caso di specie l'Amministrazione
chiedeva per diritti di ricerca la somma di euro 50,00 o euro
70,00 a seconda del numero delle pratiche) sono da
ritenersi illegittimi, in quanto si atteggiano a
irragionevole e sproporzionata misura volta a scoraggiare
l'accedente dall'esercitare un diritto soggettivo. Illegittima è
anche la richiesta di versamento indipendentemente dal numero dei
documenti richiesti e dall'esito dell'istanza di accesso. Ciò si
pone in netto contrasto con l'art. 25, comma1 della legge n. 241
del 1990 secondo cui "l'esame dei documenti è gratuito. Il
rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di
riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo,
nonché i diritti di ricerca e di visura", nonché con la
previsione di cui all'art 7 c. 6 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184
che prevede: "in ogni caso, la copia dei documenti è rilasciata
subordinatamente al pagamento degli importi dovuti ai sensi
dell'articolo 25 della legge secondo le modalità determinate dalle
singole amministrazioni. Su richiesta dell'interessato, le copie
possono essere autenticate". Ne consegue che i costi indicati
si atteggiano a irragionevole e sproporzionata misura volta a
scoraggiare l'accedente dall'esercitare un diritto soggettivo.
- la Commissione ha anche confermato il proprio consolidato
orientamento, secondo cui il diritto di accesso agli atti
degli enti locali da parte del cittadino-residente non è
condizionato (diversamente da quanto l'art. 22, comma 1,
lett. b, legge n. 241/90 prescrive per l'accesso ai documenti di
amministrazioni centrali dello Stato) dalla titolarità in
capo al soggetto accedente di una situazione giuridica
differenziata, atteso che l'esercizio di tale diritto è
equiparabile all'attivazione di un'azione popolare finalizzata ad
una più efficace e diretta partecipazione del cittadino stesso
all'attività amministrativa dell'ente locale di residenza e alla
realizzazione di un più immanente controllo sulla legalità
dell'azione amministrativa. Non è, pertanto, possibile in
alcun modo subordinare il diritto di accesso del
cittadino-residente alla dimostrazione della titolarità di un
interesse giuridicamente rilevante. Viceversa è possibile negare
l'accesso volto ad ottenere non meglio precisati "chiarimenti" sui
motivi di adozione di delibere comunali, già rese accessibili
all'istante;
- inoltre, la Commissione ha risposto alla richiesta di parere
di un funzionario comunale circa le reiterate richieste di accesso
agli atti del bilancio, provenienti da un consigliere comunale,
adducendo, in particolare, dubbi sulla legittimità
dell'istanza d'accesso alle indennità del Sindaco negli ultimi
dieci anni (1999 - 2011) in quanto, per il numero di atti
richiesti e per l'ampiezza della richiesta, la stessa si
tradurrebbe in un eccessivo e minuzioso controllo dell'ente,
estraneo alla funzione di controllo dei consiglieri e
determinerebbe un rischio di paralisi delle ordinarie attività
amministrative. La Commissione ha osservato anzitutto che, secondo
l'articolo 11 del d.lgs. n. 150 del 2009, la trasparenza
amministrativa - che sta assumendo tendenzialmente portata
generale, tanto che rientra, nei livelli essenziali delle
prestazioni disciplinate nella Costituzione (articolo 117, comma 2,
lett. m) - è intesa come accessibilità totale delle
informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione e
dell'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni
istituzionali. In tale ottica, è stato imposto ad ogni
amministrazione l'obbligo di pubblicare sul proprio sito internet
istituzionale, tra l'altro, i curricula e le retribuzioni di coloro
che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo (vedi
art 11, comma 8 lett. h). Tale ampio regime di pubblicità
delle informazioni inerenti la situazione reddituale dei titolari
di cariche elettive attribuisce, di conseguenza, anche il diritto
di accedere ai documenti formati dalla pubblica amministrazione e a
qualsiasi informazione concernente indennità e altri emolumenti
corrisposti dall'Amministrazione a favore del Sindaco e degli
assessori. Ciò è, peraltro, conforme all'articolo 43 del
d.lgs. n. 267 del 2000 che attribuisce ai Consiglieri comunali un
diritto pieno e non comprimibile ad accedere a tutte le notizie e
le informazioni in possesso degli uffici, utili all'espletamento
del proprio mandato, che è quello di controllare l'attività degli
organi istituzionali del Comune. In secondo luogo, in conformità al
consolidato orientamento giurisprudenziale amministrativo (cfr.,
fra le molte, C.d.S., Sez. V, 22 maggio 2007, n. 929), riguardo le
modalità d'accesso alle informazioni e alla documentazione
richieste dai consiglieri comunali ex art 43 TUEL, la Commissione
ha ribadito che il diritto di accesso agli atti di un
consigliere comunale non può subire compressioni per pretese
esigenze di natura burocratica dell'Ente, tali da ostacolare
l'esercizio del suo mandato istituzionale, con l'unico limite di
poter esaudire la richiesta (qualora essa sia di una certa
gravosità) secondo i tempi necessari per non determinare
interruzione alle altre attività di tipo corrente: ciò in ragione
del fatto che il consigliere comunale non può abusare del diritto
all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento pregiudicando la
corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico con richieste
non contenute entro i limiti della proporzionalità e della
ragionevolezza che possano aggravare l'ordinaria attività
amministrativa. Pertanto, nella fattispecie, la Commissione
ha ritenuto che la richiesta di accesso in questione rientri senza
dubbio nelle facoltà di esercizio del munus del consigliere
comunale, sia sufficientemente specifica e possa essere evasa,
senza aggravare l'ordinaria attività amministrativa, anche
avvalendosi dei sistemi telematici o di supporti
informatici.
Con riferimento all'attività concernente i
ricorsi, si segnalano le seguenti decisioni:
- la Commissione ha confermato il costante orientamento secondo
cui l'interesse alla tutela della riservatezza del
contribuente, in relazione alle informazioni ed ai dati contenuti
nella dichiarazione dei redditi, non può non recedere qualora la
conoscenza di tali dati da parte dell'accedente sia necessaria ai
fini della cura e della difesa dei propri interessi in giudizio
intentato nei suoi confronti dall'ex coniuge che abbia
chiesto la rimozione del suo obbligo di corrispondere alla
ricorrente ed ai figli l'assegno di mantenimento divorzile;
- la Commissione ha accolto il ricorso di un ex dipendente di
un'Agenzia fiscale che ha chiesto di potere avere visione e copia
delle determinazione direttoriale e provvedimenti di nomina dei
vincitori degli interpelli per la copertura di posti dirigenziali e
dei relativi contratti individuali, delle domande di partecipazione
e/o dichiarazioni di disponibilità formulate dai vincitori dei
predetti interpelli ed ogni allegato. I chiesti documenti sono
accessibili da parte del ricorrente in quanto necessari per
tutelare i propri diritti relativi al proprio rapporto di lavoro e
scaturenti dalla risoluzione unilaterale di quest'ultimo da parte
dell'amministrazione resistente, che illegittimamente ha negato
l'accesso;
- inoltre, la Commissione ha riconosciuto il diritto
d'acceso di un genitore che, dopo avere essere stato
convocato dai docenti delle figlia ha chiesto di potere
accedere ad una serie di documenti approvati dagli organi
collegiali dell'istituto scolastico e ai registri dei
professori. In particolare, nel caso di specie, il
genitore della studentessa afferma che i chiesti documenti sono
indispensabili per conoscere le ragioni alla base della bocciatura
della figlia.. L'amministrazione resistente nega parzialmente
l'accesso, precisando di non concedere l'accesso ai registri dei
professori al fine di conoscere le valutazioni dei compagni di
classe, atteso che la funzione docente non è diretta alla scelta
dei più meritevoli secondo una graduatoria di valore, ma alla
formazione degli alunni ed alla verifica dei risultati da ciascuno
conseguiti. La Commissione accoglie il ricorso ritenendo di non
discostarsi dal proprio precedente orientamento secondo il quale
i registri di classe sono accessibili "al fine di
verificare l'operato della commissione esaminatrice, ossia se vi
sia stata una omogenea applicazione dei criteri di valutazione
degli studenti o se siano stati utilizzati specifici ed uniformi
criteri di valutazione e di attribuzione del
punteggio. In altri termini, i predetti
documenti sono necessari al fine di poter appurare se vi sia stata
disparità di trattamento nei confronti del ricorrente, e, in caso
affermativo, accedere le vie giurisdizionali"
(decisione della Commissione del 19 settembre 2006). Al riguardo si
osserva che la giurisprudenza, proprio in tema di accesso agli
elaborati degli alunni della medesima classe, ha affermato la
legittimità della richiesta di accesso ai registri di classe ed ai
temi degli altri alunni, sia pure in forma anonima, poiché
attraverso i citati documenti i ricorrenti possono giudicare la
correttezza delle valutazioni compiute dalla commissione rispetto
agli altri studenti ed, eventualmente, consentire all'istante di
adire le vie giurisdizionali;
- infine in tema d'accesso endoprocedimentale, la Commissione
ha accolto il ricorso di un'Organizzazione
Sindacale che, avendo chiesto, per conto di alcuni
dipendenti ministeriali, all'amministrazione resistente
l'accesso a copia dell'elenco delle sedi di assegnazione
degli istanti, nonché degli atti di nomina e immissione in ruolo,
con indicazione della sede conferita, a motivo del fatto
che il Ministero resistente ha stretto un accordo, fra gli altri,
con la stessa Federazione Sindacale, in cui si impegna a
stabilizzare il personale in servizio, prima di assumere nuovi
dipendenti ed essendo previste nuove assunzioni, i suddetti
lavoratori hanno per ciò interesse al trasferimento. Il gravame è
stato accolto in quanto non appare dubbio che i documenti chiesti,
qualora effettivamente esistenti, incidono nella sfera giuridica
degli istanti, poiché la spettanza a parte ricorrente del diritto
ad accedervi si fonda sulla loro natura di atti endoprocedimentali,
ai sensi del combinato disposto dell'art.7, c. 1, e dell'art. 10,
c. 1, lett. a), della legge n. 241/90.