DIRETTIVA 28 FEBBRAIO 1994, n. 27720/1749

Pagamento dell'imposta di bollo sull'istanza di accesso sulle copie di documenti amministrativi rilasciate ai sensi delle leggi 241/90 e 142/90.

Sono pervenuti a questa Commissione alcuni quesiti in cui si chiede se sia dovuta l'imposta di bollo sull'istanza di accesso e sulle copie di documenti amministrativi rilasciati in accoglimento della stessa.
Ritiene questa Commissione che la lettera e la ratio delle disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi contenute nelle leggi 241/90 e 142/90 escludano che sia dovuta l'imposta di bollo tanto sulla richiesta di accesso, quanto sulla copia informe eventualmente rilasciata, ferma restando, invece, l'assoggettabilità a bollo della copia conforme eventualmente richiesta ai sensi dell'art. 6 della tariffa.
A tale conclusione deve pervenirsi, in particolare, attraverso l'esame dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, letto in combinato disposto con l'art. 3 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352.
Tale normativa, infatti, equipara a quella scritta la richiesta verbale, ovviamente non assoggettabile ad imposta di bollo; equipara l'estrazione di copia all'esame nell'individuazione delle modalità attraverso le quali si estrinseca l'accesso (e, come ovvio, l'esame di un documento non è assoggettabile ad imposta di bollo) e, da ultimo, fa salve le disposizioni vigenti in materia di bollo soltanto con riferimento al rilascio di copia. Il che sembra condurre all'univoca conclusione che l'imposta di bollo sia dovuta soltanto quando la copia sia spedita -su richiesta dell'interessato - in forma autentica.
Si invitano le amministrazioni in indirizzo ad uniformarsi alla presente direttiva.

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