Seduta del 12 ottobre 2010

26 ottobre 2010

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, presieduta dal Sottosegretario Dott. Gianni Letta, si è riunita, il 12 ottobre 2010, a Palazzo Chigi.

Nel corso della seduta, sono state esaminate ed approvate n. 8 richieste di parere e decisi n. 32 ricorsi.

Nell'ambito dell'attività consultiva, si segnalano i seguenti pareri:

- la Commissione ha affermato l'illegittimità di previsioni regolamentari di un ente locale che ledono le prerogative d'accesso stabilite per i consiglieri comunali. In particolare ha chiarito: che non v'è ragione per comprimere il diritto di accesso quando la richiesta riguardi atti relativi ad anni precedenti l'elezione alla carica; che la limitazione dell'orario d'accesso agli uffici non è di per sé sola lesiva delle prerogative; che la contrazione delle modalità di accesso alla esclusiva forma cartacea non appare conforme ai generali principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa; che è necessario che l'ente garantisca l'accesso al consigliere comunale nell'immediatezza, e comunque nei tempi più celeri e ragionevoli possibili. Infine ha rammentato che alle istanze d'accesso formulate dai consiglieri comunali in funzione del mandato non possono essere opposti dinieghi di sorta e che appare ingiustificato il diniego opposto in forma espressa o tacita alle istanze di accesso;

- la Commissione ha stabilito che i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere da una società indirettamente controllata dal Comune le notizie e le informazioni previste dall'art. 43, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000. In particolare ha evidenziato che i consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dai rispettivi uffici "nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti" tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato, chiarendo che nel concetto di "enti dipendenti" dal Comune rientra sicuramente non solo la Società di cui il Comune è unico socio ma anche la Società alla quale il Comune abbia esternalizzato proprie funzioni e della quale abbia di diritto o di fatto l'effettivo controllo. Deve, quindi, ritenersi irrilevante la circostanza che formalmente i rapporti tra il Comune e la società non siano diretti ma mediati dall'interposizione di un'altra Società.

Con riferimento all'attività concernente i ricorsi, si segnalano le seguenti decisioni:

- in tema di accesso endoprocedimentale, la Commissione ha riconosciuto il diritto d'accesso di un partecipante ad una procedura selettiva il quale si era visto opporre un parziale diniego dall'amministrazione resistente. Chiarisce la commissione che l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore in re ipsa, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento o la circostanza dell'efficacia diretta o indiretta di un provvedimento nei confronti di un soggetto a conferirgli la legittimazione a prenderne visione o ad estrarne copia.

- sempre in materia di accesso endoprocedimentale, la Commissione ha stabilito che il genitore di un minore ha diritto, in quanto titolare di un interesse endoprocedimentale, ad acquisire copia dei documenti relativi al provvedimento di non ammissione alla classe superiore del quale il figlio minore è stato destinatario;

- la Commissione ha inoltre riconosciuto il diritto del controinteressato all'accesso ad accedere a tutta la documentazione a sua volta richiesta dall'accedente e contenente dati riferibili al primo, accogliendo il ricorso avverso il diniego dell'amministrazione resistente, osservando che nella fattispecie in questione non si tratta di assolvere ad un obbligo procedimentale quale quello di comunicare l'istanza di accesso al controinteressato, ma di decidere sulla sua fondatezza o meno. A tale riguardo viene in rilievo il secondo motivo di diniego, consistente, appunto, secondo l'amministrazione resistente, nella carenza di interesse del controinteressato. Sul punto osserva la Commissione che l'originaria qualità di controinteressato, in questa sede trasformatasi in qualità di accedente, sembra fugare ogni dubbio sulla legittimazione all'accesso dell'odierno ricorrente. 

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