Seduta del 14 settembre 2010

17 settembre 2010

La Commissioneper l'accesso ai documenti amministrativi, presieduta dal Sottosegretario Dott. Gianni Letta, si è riunita, il 14 settembre 2010, a Palazzo Chigi.

Nel corso della seduta, sono stati esaminati e decisi n. 9 richieste di parere e n. 38 ricorsi ed è stato rinviato l'esame di un ricorso al prossimo plenum del 28 settembre.

Nell'ambito dell'attività consultiva, si segnalano i seguenti pareri:

- la Commissione ha affrontato la problematica relativa al rilascio di documenti, richiesti dal personale dipendente ad "uso tentativo di conciliazione e/o giudiziale", valutando se quest'ultimo sia esente dal pagamento del costo di riproduzione in virtù dell'esonero previsto dall'art 10 della legge n 533/1973 e se i costi di spedizione della documentazione al domicilio del richiedente siano a carico dell'amministrazione. Quanto al primo quesito, la Commissione rileva che l'art. 10 della Legge n. 533 del 1973 - rubricato "gratuità del giudizio" - al primo comma dichiara esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, tra gli altri, gli atti relativi alle "controversie individuali di lavoro" ed "ai provvedimenti di conciliazione dinanzi agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o accordi collettivi di lavoro". La regola della gratuità degli atti inerenti alle controversie di lavoro pubblico e privato, desumibile dall'ampia formulazione del citato articolo, tuttavia incontra il limite specifico nell'onere di rimborso del costo di riproduzione dei documenti richiesti ex art 25 della legge n 241/1990. Ed infatti, alla stregua della rubrica dell'art 10 legge n 533/1973, l'esenzione è riferibile alle spese, di qualsiasi specie, ricollegabili alla fruizione del servizio giustizia e dunque a quelle occorrenti per il compimento di atti giudiziali ovvero di atti pregiudiziali strutturalmente e necessariamente finalizzati alla tutela giurisdizionale dei crediti di lavoro, ma non anche a procedimenti di diversa natura e finalità, come nella specie, quello di accesso a documenti amministrativi, essendo meramente occasionale l'uso dei documenti richiesti per fini conciliativi o giudiziali. Pertanto, trattandosi di documenti non legati da un nesso strutturale necessario con la controversia di lavoro ovvero con la conciliazione, la Commissione è del parere che per i costi di riproduzione degli atti oggetto dell'accesso non operi l'esenzione sancita in generale per l'esercizio dei diritti dei lavoratori dall'art. 41 della legge n. 300/1970 e in particolare nell'ambito del processo del lavoro, dall'art. 10 della legge n. 533/1973. Quanto al secondo quesito prospettato, la Commissione ribadisce che per non deve intendersi solo quello di riproduzione del documento, ma anche tutti gli altri sostenuti dall'amministrazione. Ne consegue che l'eventuale richiesta di rimborso, oltre che dei costi di fotoriproduzione, anche delle spese sostenute per l'invio della documentazione al domicilio del richiedente l'accesso deve considerarsi legittima, non essendo tale richiesta limitativa del diritto di accesso, né tanto meno illogica ed irragionevole;

- la Commissione ha accolto il ricorso di un marito che chiedeva di prendere visione della documentazione contributiva della moglie presso l'Inps, alla quale l'attuale datore di lavoro versa, o dovrebbe versare, i prescritti contributi, al fine di dimostrare al giudice l'indipendenza economica della moglie. Costituisce, infatti, giurisprudenza consolidata quella secondo la quale la tutela della privacy diventa recessiva di fronte all'esigenza dell'accedente per curare e difendere i propri interessi giuridici, come del resto prevede l'art. 24, comma 7, l.n. 241/1990. Nel caso, poi, di documenti contenenti "dati sensibili e giudiziari", l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile. In materia di accesso a notizie e documenti concernenti lo stato occupazionale di un soggetto, la Commissione ha da tempo consolidato l'orientamento che riconosce il diritto all'accesso di soggetti terzi ai dati in possesso dei Centri per l'impiego ai fini della tutela giudiziaria.

Con riferimento all'attività concernente i ricorsi, si segnalano le seguenti decisioni:

- la Commissione ha confermato il costante orientamento secondo cui è impossibile qualificare come controinteressati, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990, gli altri candidati della procedura concorsuale che, avendo preso parte alla stessa, hanno evidentemente dato il proprio consenso all'acquisizione dei dati necessari alla comparazione dei requisiti di partecipazione al concorso, ragion per cui, quanto alle loro domande ed ai documenti ad essi allegati non è configurabile alcuna esigenza di tutela della loro riservatezza;

- la Commissione ha sottolineato, condividendo l'insegnamento del Consiglio di Stato, che, con riferimento ai soggetti privati chiamati all'espletamento di compiti di interesse pubblico (come i concessionari di pubblici servizi), l'istituto dell'accesso trova applicazione solo in caso di svolgimento di attività di interesse pubblico e limitatamente agli atti funzionalmente inerenti alla gestione di interessi collettivi, per i quali sussiste l'esigenza di garantire l'attuazione del principio del buon andamento cui la trasparenza è funzionale. Qualora l'istanza di accesso attenga ad un atto estraneo alla gestione del pubblico servizio, ne consegue l'inammissibilità del ricorso, per difetto di legittimazione passiva dei soggetti nei cui confronti sono stati proposti;

- in tema di accesso endoprocedimentale, la Commissione ha riconosciuto ad una società il diritto ad accedere ai documenti relativi ad una gara di appalto, alla quale la ricorrente aveva partecipato, non risultando, all'esito della stessa, aggiudicataria. L'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore in re ipsa, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento o la circostanza dell'efficacia diretta o indiretta di un provvedimento nei confronti di un soggetto a conferirgli la legittimazione a prenderne visione o ad estrarne copia.

 

 

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