Seduta del 16 novembre 2010

18 novembre 2010

La Commissioneper l'accesso ai documenti amministrativi, presieduta dal Sottosegretario Dott. Gianni Letta, si è riunita, il 16 novembre 2010, a Palazzo Chigi.

Nel corso della seduta, sono stati esaminati e decisi n. 8 richieste di parere e n. 45 ricorsi.

Nell'ambito dell'attività consultiva, si segnalano i seguenti pareri:

- la Commissione ha affrontato la problematica relativa ad un'istanza di accesso presentata nel corso di un procedimento per l'applicazione della misura dell'ammonimento - avviata ai sensi della legge n 38/2009 recante misure di contrasto alla violenza sessuale e allo stalking - con cui il destinatario del procedimento ha domandato l'accesso agli atti e ai verbali contenuti nel fascicolo afferente alla citata procedura. Al riguardo ha stabilito che, considerato che la procedura di ammonimento si basa su attività investigative, il diniego di accesso alla documentazione in questione opposto dall'amministrazione resistente appare legittimo, ancorché il ricorrente abbia motivato la propria istanza di accesso con riferimento al diritto di difesa garantito;

- la Commissione ha inoltre risposto ad un quesito posto da un'erede al fine dell'acquisizione di copia di atti del "de cuius" In particolare, l'istante rappresentava che, a fronte della formale istanza, presentata in qualità di erede, per l'acquisizione della copia dei cartellini relativi alla carta d'identità del defunto padre, onde verificare l'eventuale apposizione di firme apocrife su atti stipulati dal proprio genitore, l'amministrazione Comunale aveva negato l'accesso alla richiesta documentazione. E' indubbio che l'istante vanti un interesse diretto, concreto ed attuale ad accedere ai documenti richiesti;

- in tema di accesso a informazioni ambientali la Commissione ha esaminato  il quesito relativo all'esclusione dall'accesso delle informazioni relative ai dati di corrente in transito sulle linee elettriche nazionali. In particolare, è stato chiesto alla Commissione il parere sulla posizione negativa assunta da una S.P.A. in ordine all'accesso e alla diffusione delle informazioni relative ai valori di corrente in transito sulle linee elettriche della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale (RETN). In proposito la Commissione ha osservato che La conoscenza del valore di corrente è importante per assicurare la tutela della salute dei lavoratori e della popolazione in genere dall'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ed i controlli affidati agli enti locali e alle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente hanno proprio la finalità della tutela della salute pubblica, che assurge a bene primario dell'intera legislazione sull'ambiente. Il dato del valore di corrente non può, pertanto, essere escluso dal diritto di accesso e della sua diffusione;

- la Commissione ha anche risposto ad una richiesta di parere circa il diritto all'accesso ai bollettini di pagamento della Tari (ex TARSU) tassa rifiuti solidi urbani. In particolare, il quesito si articola nelle seguenti richieste: 1) se un cittadino possa avere copia del bollettino di pagamento della Tari di un altro cittadino; 2) se qualunque cittadino possa chiedere copia delle determinazioni e dei relativi allegati durante i 15 giorni di pubblicazione; 3) se il cittadino abbia diritto di prendere visione anche degli allegati.

In ordine al primo quesito,  la Commissione ha osservato che l'accesso richiesto nei confronti di un terzo contribuente, relativamente ad un tributo locale (Tari) deve essere consentito ai sensi dell'art. 10 TUEL, che consente a qualsiasi cittadino di avere conoscenza degli atti del Comune senza limitazioni oggettive (tranne quelle imposte con delibera sindacale) né soggettive (l'accesso non è subordinato alla titolarità di un interesse diretto, concreto ed attuale, così come previsto invece per l'accesso agli atti di amministrazioni centrali). Il cittadino ha diritto d'accesso agli elenchi dei contribuenti comunali (di cui può prendere visione ed estrarre copia) e ha diritto ad avere ogni tipo di informazione in possesso dell'amministrazione comunale, fra le quali rientra certamente anche quella attinente al pagamento del tributo locale da parte di altro cittadino. L'istanza, conseguentemente, deve essere accolta riconoscendo al richiedente il diritto all'informazione richiesta (cioè di una risposta dell'amministrazione comunale in ordine all'avvenuto pagamento o meno del tributo) ma senza il rilascio di copia del bollettino di pagamento del terzo. Per quanto riguarda la legittimazione all'accesso dei cittadini residenti, il principio fondamentale è quello di "specialità:" il legislatore ha, cioè, adottato una disciplina specifica per gli enti locali, contenuta nel TUEL, approvato con il d.lgs. n. 267 del 2000. I diversi contenuti delle due disposizioni citate caratterizzano il diritto di accesso dei cittadini comunali, configurandolo alla stregua di un'azione popolare che non deve essere accompagnata né dalla titolarità di una situazione giuridicamente rilevante né da un'adeguata motivazione. Ne consegue la risposta positiva ai quesiti sub 2 e 3, nel senso del riconoscimento del diritto di accesso incondizionato ed illimitato del cittadino ai documenti indicati.

Con riferimento all'attività concernente i ricorsi, si segnalano le seguenti decisioni:

- la Commissione ha accolto un ricorso volto ad ottenere l'accesso alla nota di trasmissione ai controinteressati ed alle opposizioni formulate da questi ultimi nell'ambito del procedimento di accesso  (consentito già dall'amministrazione) ad un verbale di contestazione, motivando l'istanza in base alla necessità di predisporre le proprie difese in un procedimento penale pendente e di valutare l'opportunità di attivare altri strumenti di tutela nei confronti dei suddetti controinteressati, affermando l'accessibilità dei documenti formati e detenuti da parte resistente nel corso del procedimento di accesso conclusosi con l'esibizione dei documenti al ricorrente. A tale riguardo, ha osservato la Commissione,  l'accesso agli atti relativi ad un procedimento ostensivo, avviato da colui che in questa sede riveste la qualità di ricorrente, partecipa comunque delle caratteristiche dell'accesso endoprocedimentale, non essendo in discussione la qualità di soggetto interessato in senso lato agli accadimenti procedimentali che hanno modo di verificarsi nella fase istruttoria del procedimento medesimo.

- la Commissione ha inoltre affermato che deve essere consentito di poter accedere agli elenchi di cui all'art. 69, comma 1 e all'elenco di cui all'art. 69, comma 4, lettera a) del d.p.r. n. 600/1973, limitatamente al nominativo dell' ex coniuge dell'accedente, con indicazione del reddito imponibile dichiarato dallo stesso e del tipo di dichiarazione dei redditi presentata, in quanto non vi è dubbio che l'accedente avendo dedotto  in giudizio la sua pretesa ad ottenere un aumento dell'assegno divorzile, dovuto dal proprio ex coniuge, vanti un interesse diretto, concreto ed attuale ad accedere ai documenti richiesti, ove effettivamente esistenti, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990.

 

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