Seduta del 27 settembre 2011

7 ottobre 2011

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, presieduta dal Sottosegretario di Stato Dott. Gianni Letta, si è riunita, il 27 settembre 2011, alle ore 16 a Palazzo Chigi.

Nel corso della seduta, sono state esaminate ed approvate n. 10 richieste di parere e decisi n. 54 ricorsi.

Nell'ambito dell'attività consultiva:

- la Commissione ha risposto ad un cittadino che poneva un quesito circa la modalità di presentazione della domanda di accesso ai documenti amministrativi (effettuata tramite un legale di fiducia) e, in particolare, se la stessa necessiti di una procura generale, speciale ovvero di una semplice delega. Al riguardo, la Commissione osserva che l'art 5, co. 2 del d.P.R. n 184/2006 precisa che "il richiedente deve… dimostrare…, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato"; l'art 6, co. 1 dello stesso decreto dispone, tra l'altro, che "qualora…  sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi …..l'amministrazione invita l'interessato a presentare richiesta d'accesso formale…". Alla stregua delle citate disposizioni, la Commissione è del parere che una semplice delega ad un legale soddisfi il requisito minimo essenziale per legittimare terzi alla richiesta di accesso ai documenti amministrativi, fermo restando che, ove sorgano dubbi sulla legittimazione dell'istante o comunque sulla titolarità del potere di rappresentanza in capo ad esso, l'amministrazione ben potrà invitare l'interessato a regolarizzare l'istanza;

- la Commissione ha anche ribadito il proprio consolidato orientamento in materia d'accesso dei consiglieri comunali, secondo cui la richiesta d'accesso deve essere rivolta normalmente al dirigente o al responsabile o addetto dell'ufficio competente ad autorizzare in via generale l'accesso e non al Sindaco o all'assessore dell'Ente Locale;

- sempre in tema d'accesso dei consiglieri comunali, la Commissione ha confermato che gli atti ancora da adottare sono comunque accessibili in base all'art. 24, comma 1, lett. d), legge n. 241/90 che ricomprende anche gli atti interni (relativi o meno ad uno specifico procedimento) e, per consolidato orientamento del giudice amministrativo, sono accessibili ai consiglieri comunali gli atti preparatori, le relazioni o pareri informali e persino "i brogliacci di giunta". Inoltre, quanto agli atti adottati successivamente ad una certa data o a intere categorie di documenti, si rammenta che, seppur anche le richieste di accesso ai documenti avanzate dai Consiglieri comunali ai sensi dell'art. 43, co. 2, d.lgs. n. 267/2000 debbano rispettare il limite di carattere generale - valido per qualsiasi richiesta di accesso agli atti - della non genericità della richiesta medesima (cfr. C.d.S., Sez. V, n. 4471 del 2.9.2005 e n. 6293 del 13.11.2002) non è generica l'istanza relativa all'accesso a tutti gli atti precedenti e successivi a quelli specificamente indicati  qualora nell'istanza siano indicati gli elementi necessari e sufficienti alla puntuale identificazione dei documenti richiesti;

- inoltre, la Commissione ha risposto alla richiesta di parere di un Comune in ordine al diritto d'accesso all'ordinanza di sgombero di appartamento, da parte del proprietario confinante. In particolare si chiedeva alla Commissione se il proprietario di un appartamento confinante con altro, dichiarato inabitabile ed antigienico, possa ottenere il rilascio di copia dell'ordinanza di sgombero. In particolare, l'Ente Locale dubitava della legittimità all'accesso della documentazione richiesta ritenendo non sussistente un interesse giuridicamente rilevante in capo all'istante. In proposito la Commissione ha osservato che è noto che la diversità di posizione tra cittadino residente e quello non residente nel Comune dà luogo ad un doppio regime del diritto di accesso secondo quanto disposto dall'art. 10 del d.lgs. n. 267/2000 che ha presupposti diversi dal diritto di accesso previsto dalla normativa generale di cui all'art 22 della l. n. 241/90 (arg. ex T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, 12-04-2005, n. 2067; T.A.R. Marche, 12-10-2001, n. 1133). Qualora l'istante risieda nel territorio del Comune, si deve ritenere che possa accedere a tutti i documenti dell'ente locale, senza essere condizionato alla titolarità di una situazione giuridica differenziata né alla necessità di motivare la sua istanza con riferimento ad uno specifico interesse all'accesso, atteso che l'esercizio di tale diritto, secondo la costante giurisprudenza amministrativa e le pronunce della stessa Commissione, è equiparabile all'attivazione di un'azione popolare finalizzata ad una più efficace e diretta partecipazione del cittadino all'attività amministrativa dell'ente locale e alla realizzazione di un più immanente controllo sulla legalità dell'azione amministrativa.  Nel caso contrario, ossia qualora l'istante non fosse cittadino residente, l'accesso potrà essere consentito previa dimostrazione della titolarità di una situazione giuridicamente rilevante e sufficientemente qualificata ex art 22, co. 1, lett b, della legge n 241/1990.

Con riferimento all'attività concernente i ricorsi, si segnalano le seguenti decisioni:

- la Commissione ha accolto il ricorso di un dipendente pubblico che, avendo rivolto un'istanza per ottenere l'accesso alla documentazione relativa al servizio svolto fuori sede per ottenere la corresponsione dell'indennità di missione, impugnava il silenzio-rigetto formatosi su tale istanza E' indubbio che il ricorrente vanti un interesse diretto concreto ed attuale ad accedere ai documenti richiesti, che ineriscono alle missioni da lui svolte;

- la Commissione, in tema di accesso endoprocedimentale ha inoltre accolto il ricorso di un pensionato, che avendo chiesto all'amministrazione resistente di potere avere copia del decreto della pensione di cui è titolare e del decreto del T.F.R. - al fine di verificare la correttezza del calcolo della propria liquidazione - ha impugnato il silenzio rigetto formatosi sull'istanza d'accesso. Nel caso di specie, l'accesso domandato presenta tutte le caratteristiche proprie dell'accesso endoprocedimentale, previsto e disciplinato dall'art. 10 della legge n. 241 del 1990, per il quale il fatto della partecipazione di un soggetto ad un procedimento gli conferisce, per ciò solo, la legittimazione a prendere visione ed estrarre copia di tutti i documenti in esso formati o prodotti senza bisogno di dover dimostrare la propria legittimazione sul versante della titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale all'ostensione documentale. In questo senso il diritto di accesso partecipativo assolve finalità di controllo sulla regolarità dell'azione amministrativa al fine di garantirne la trasparenza, configurandosi, quindi, quale strumento di controllo democratico dell'agire delle figure soggettive pubbliche;

- inoltre, la Commissione ha riconosciuto il diritto d'acceso di consigliere comunale che avendo chiesto all'amministrazione resistente di potere accedere ad una delibera di Giunta, si è visto dal Comune resistente negare il chiesto accesso, in quanto, ad avviso dell'Ente locale, la chiesta delibera avendo ad oggetto il conferimento di un incarico legale farebbe venir meno il collegamento tra i chiesti documenti e il generico fine di giustizia dichiarato nella motivazione dell'istanza d'accesso. La Commissione si è dichiarata competente a decidere il gravame, in quanto è competente a decidere, in via suppletiva, i ricorsi presentati contro tutte le determinazioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, adottate dalle amministrazioni locali, nel caso in cui il difensore civico sia inesistente. Nel merito, il ricorso è stato accolto, in quanto, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. le delibere degli organi di governo del Comune e della Provincia, quali tra l'altro la Giunta Comunale, dovendo tutte essere pubblicate nell'albo pretorio, sono pertanto pubbliche e, dunque, accessibili a tutti i cittadini. Nessuna preclusione sussiste, dunque, all'accessibilità della delibera in questione e il diniego d'accesso appare certamente illegittimo;

- sempre in tema d'accesso endoprocedimentale, la Commissione ha accolto il ricorso di un cittadino che in occasione dell'esercizio del diritto di accesso presso gli Uffici di una Prefettura, veniva a conoscenza di un provvedimento di parte resistente con il quale si rigettava la richiesta di emersione di lavoro irregolare a suo tempo presentata. Il ricorrente presentava quindi formale istanza di accesso agli atti del procedimento che aveva portato al suddetto provvedimento negativo. Parte resistente non forniva riscontro alla domanda ostensiva nei trenta giorni successivi alla sua presentazione. Ad avviso della Commissione, si tratta di accesso della specie endoprocedimentale, disciplinato dall'art. 10 della l. n. 241 del 1990, atteso che i documenti chiesti riguardano un procedimento di diretto interesse per il ricorrente e non può esservi dubbio alcuno sulla titolarità dell'interesse ad accedere;

- inoltre, la Commissione ha accolto il ricorso di un dipendente pubblico che, a seguito di infortunio sul lavoro e conseguente accertamento ispettivo, disposto dall'amministrazione resistente, ha chiesto di poter accedere agli atti del procedimento ispettivo per poter agire per il riconoscimento del danno differenziale patito come conseguenza dell'infortunio. Parte resistente ha negato il chiesto accesso, asserendo che i relativi documenti non possano essere rilasciati se non a seguito di ordine dell'autorità giudiziaria. Nessun dubbio sulla legittimazione del ricorrente, atteso che la documentazione oggetto della richiesta di accesso lo riguarda direttamente, trattandosi di documentazione formata da parte resistente all'esito del procedimento ispettivo conseguente all'infortunio patito dal ricorrente medesimo. Prive di pregio, pertanto, appaiono le motivazioni addotte da parte resistente che ritiene i documenti ostensibili solo dietro ordine dell'autorità giudiziaria;

- Infine, la Commissione ha accolto un ricorso di un cittadino titolare di una azienda agricola, che avendo chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere ai documenti riguardanti l'azienda e relativi alla concessione di contributi agro-ambientali, ha impugnato il silenzio rigetto dell'amministrazione. Ad avviso della Commissione, non vi è nessun dubbio sulla titolarità di una situazione legittimante l'accesso ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 241 del 1990. La documentazione richiesta, infatti, concerne l'azienda di cui l'istante è titolare e la cui conoscenza appare strumentale alla comprensione delle ragioni che hanno portato l'amministrazione a bloccare la posizione dell'azienda medesima ai fini della concessione dei contributi richiesti.

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