Le funzioni della Commissione per l'accesso ai
documenti amministrativi
Che cos'è la Commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi?
La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi è stata
istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel
1991 a seguito dell'entrata in vigore della legge 7 agosto 1990, n.
241 sul procedimento amministrativo. E' l'organismo preposto alla
vigilanza sull'attuazione del principio della piena conoscibilità e
trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, al quale
possono rivolgersi privati cittadini e pubbliche amministrazioni.
La legge 11 febbraio 2005 n. 15, di modifica ed integrazione della
legge generale, ha conferito maggiore incisività al ruolo della
Commissione, accrescendone le funzioni ed attribuendole nuovi
poteri.
Quando e perchè rivolgersi alla Commissione per l'accesso ai
documenti amministrativi
Gli interessati possono ricorrere in via amministrativa alla
Commissione avverso le determinazioni (diniego, espresso o tacito,
o differimento dell'accesso) concernenti il diritto di accesso
adottate dalle amministrazioni statali o dai soggetti ad esse
equiparati operanti in ambito ultraregionale. Inoltre, nel caso in
cui le amministrazioni non adottino le misure organizzative idonee
a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di
autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte
di cittadini a pubbliche amministrazioni, le medesime sono adottate
dalla Commissione.
Poteri della Commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi
Con la legge 11 febbraio 2005 n. 15 assume particolare rilievo
la previsione di una tutela amministrativa innanzi alla
Commissione. Il procedimento innanzi alla Commissione si svolge in
tempi particolarmente rapidi e garantisce il rispetto del
contradditorio; le parti possono infatti essere udite anche
personalmente senza necessità dell'assistenza del difensore. La
Commissione, in caso di accoglimento del ricorso, ordina
all'amministrazione l'esibizione del documento richiesto, fissando,
ove necessario, un termine perentorio. La presentazione del ricorso
innanzi alla Commissione sospende i termini per il ricorso al
Tribunale amministrativo regionale. Il ricorso amministrativo non è
alternativo a quello giurisdizionale. La Commissione, oltre ad
adottare le determinazioni che le competono in materia di ricorsi,
vigila affinchè sia attuato il principio di piena conoscibilità
dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei
limiti fissati dalla legge 241/1990 e successive modifiche e
integrazioni. Annualmente la Commissione redige una relazione sullo
stato della trasparenza dell'attività della pubblica
amministrazione che viene comunicata alle Camere ed al Presidente
del Consiglio dei Ministri. L' organismo, essendo dotato di
competenze tecniche, può proporre al Governo modifiche ai testi
legislativi e regolamentari.
Rapporto tra la Commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi e il Garante per la protezione dei dati
personali
In caso di trattamento pubblico di dati personali, attesa la
complementarietà tra il diritto di accesso ed il diritto alla
riservatezza, è previsto un coordinamento tra la Commissione per
l'accesso ed il Garante per la protezione dei dati personali
mediante il meccanismo della richiesta di parere obbligatorio, ma
non vincolante. In concreto, nelle ipotesi di ricorso presentato
innanzi alla Commissione sarà richiesto il parere al Garante, e,
nel caso di ricorso presentato al Garante, sarà richiesto il parere
alla Commissione.