Illegittimità
L'istanza ostensiva avente ad oggetto la documentazione relativa
alle offerte tecniche delle società risultate prime due graduate
all'esito della gara merita di essere accolta tenuto conto della
previsione dell'art. 13 comma 6 del d.lgs. 163/06, che ammette
comunque l'accesso ( anche quando sono in gioco segreti tecnici o
commerciali ) quando ciò sia funzionale alla difesa in giudizio dei
propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del
contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di
accesso. In ogni caso, la stazione appaltante può adottare
accorgimenti utili ad evitare la divulgazione di eventuali segreti
tecnici o commerciali, inibendo la estrazione di copia di quelle
parti dei documenti da cui potrebbero trarsi informazioni sui dati
da mantenere segreti, se e nella misura in cui la loro acquisizione
non risulti in ogni caso utile al ricorrente per la difesa dei
propri interessi.