Legittimità
L'interesse attinente all'assegnazione presso una sede di lavoro
piuttosto che ad un'altra non può che recedere, in quanto di
"rango" palesemente inferiore, rispetto all'interesse del
controinteressato alla tutela della riservatezza dei dati inerenti
al suo stato di salute: esso non assume connotazioni qualitative
tali da giustificarne l'inquadramento come "diritto della
personalità" o come "libertà fondamentale e inviolabile". Ciò si
verifica a maggior ragione quando nessuna specifica ragione (atta a
misurare lo spessore dell'interesse predetto, anche in comparazione
con quello alla riservatezza della titolare dei documenti non
esibiti) è stata addotta dalla parte ricorrente al fine di
giustificare la sua preferenza per l'istituto cui è stata invece
assegnata la controinteressata.