Accessibilità previo bilanciamento degli interessi
Con riferimento alla norma dell'articolo 60 del Codice in
materia di protezione dei dati personali - per il quale "quando
il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o
la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione
giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta
di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai
diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della
personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e
inviolabile" - la giurisprudenza ha chiarito che il
bilanciamento cui essa fa riferimento deve avvenire verificando non
in astratto, ma in concreto se il diritto che si intende far valere
o difendere attraverso l'accesso è di rango almeno pari a quello
alla riservatezza (Consiglio di Stato, sez. VI, 27 ottobre
2006, n. 6440