Legittimità
L' interesse legittimante a proporre l' azione d' accesso ex
art. 25 l. n. 241 del 1990 non è intaccato dal fatto che il
richiedente ha avanzato domanda di esibizione di quegli stessi
documenti in pendenza di un ricorso giurisdizionale. Il rimedio
speciale previsto a tutela del c.d. "diritto di accesso" deve
ritenersi consentito anche in pendenza di un giudizio ordinario,
all'interno del quale i documenti oggetto della domanda di accesso
possono essere acquisiti, in via istruttoria, dal giudice.
L'autonomia della domanda di accesso comporta che il giudice,
chiamato a decidere su tale domanda, deve verificare solo i
presupposti legittimanti la richiesta e non anche la rilevanza dei
documenti richiesti rispetto al giudizio principale pendente (Cfr.
Cons. Stato, Sez. VI, 9 gennaio 2004, n. 14).