Inaccessibilità
Devono ritenersi sottratte all'accesso le relazioni riservate
del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e
sulle riserve dell'impresa (ex multis, Consiglio di Stato sez. V 15
aprile 2004 n. 2163; Consiglio di Stato sez. V 10 luglio 2002 n.
3842; Tar Sicilia, Palermo sez II 23 maggio 2005 n. 847). Ciò è
stato definitivamente ed espressamente consacrato nell'art. 10 del
D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 (Regolamento di attuazione della l.
11 febbraio 1994 n. 109), con disposizione da ritenersi applicabile
anche ai rapporti pregressi all'entrata in vigore del predetto
Regolamento, in base a quanto disposto dall'art. 232 del D.P.R. n.
554/1999, con il solo limite delle situazioni ormai definite o
esaurite. La ratio delle disposizioni medesime è rappresentata
dalla necessità di evitare la diffusione, al di fuori
dell'amministrazione, del contenuto di relazioni indirizzate alla
amministrazione, contenenti informazioni potenzialmente rilevanti
ai fini della definizione della controversia potenziale o in atto
tra l'amministrazione e l'appaltatore in merito alla esatta
esecuzione del contratto.