Limiti del diritto di accesso - Inammissibilità di istanze
di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato
delle pubbliche amministrazioni
Sussiste il diritto dell'organizzazione sindacale ad esercitare
il diritto di accesso per la cognizione di documenti che possano
coinvolgere sia le prerogative del sindacato quale istituzione
esponenziale di una determinata categoria di lavoratori, sia le
posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse e
rappresentanza opera l' associazione. Rileva, infatti, un duplice
profilo di legittimazione che consente di azionare il diritto di
accesso da parte delle organizzazioni sindacali sia iure proprio,
sia a tutela di interessi giuridicamente rilevati della categoria
rappresentata. Detta sfera di legittimazione, non può, tuttavia,
tradursi in iniziative di preventivo e generalizzato controllo
dell' intera attività dell'amministrazione datrice di lavoro,
sovrapponendosi e duplicando compiti e funzioni demandati ai
soggetti istituzionalmente ed ordinariamente preposti nel settore
di impiego alla gestione del rapporto di lavoro. Tale preclusione è
espressamente codificata all' art. 24, comma terzo, della legge n.
241/1990, nel teso novellato dall' art. 16 della legge n. 15/2005,
in base al quale "non sono ammissibili istanze di accesso
preordinate ad un controllo generalizzato dell' operato delle
pubbliche amministrazioni". Pertanto, la domanda di accesso,
ancorché esplicata in esercizio della prerogative
dell'organizzazione sindacale soggiace al filtro dell'esistenza di
un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad un
situazione giuridicamente tutelata che trovi collegamento nel
documento che si vuole conoscere." (Consiglio di Stato, sez. VI, 6
marzo 2009, n. 1351).