Inammissibilità
In tema di diritto di accesso ai documenti della Pubblica
amministrazione, la giurisprudenza ha da tempo messo a fuoco come
non sia dato rinvenire una posizione direttamente tutelata e
coperta dalla speciale azione ex art. 25 legge n. 241 del 1990,
nell'ipotesi un cui l'interesse del richiedente sia diretto alla
mera cognizione di attività non tradotte in documenti (Cons. Stato,
sez. VI, 21 settembre 2005 n. 4929; C.G.A., 21 novembre 2007, n.
1077). Ancorché, dunque, sia stato precisato che l'interesse
all'accesso é suscettibile di tutela anche nell'ipotesi in cui il
richiedente prospetti il proprio interesse (concreto e qualificato)
alla regolarità del procedimento amministrativo (C.G.A., 5 dicembre
2007, n. 1087), la tutela specifica accordata dall'ordinamento non
può trovare fondamento nella mera esigenza ispettiva, in assenza di
alcun documento che testimoni l'esistenza di una qualche attività
dell'Amministrazione. Lo speciale strumento di tutela
giurisdizionale, accordato dall'ordinamento per rendere concreta la
tutela dell'interesse all'accesso (cui si rivolgano gli artt. 22 e
segg. della L. n. 21/1990), esperibile sia in caso di diniego
esplicito sia nel caso in cui l'istanza di accesso sia rimasta
inevasa, non può essere, surrettiziamente, utilizzato, in funzione
ispettiva del comportamento tenuto dall'Amministrazione, in seguito
alla istanza sostanziale, ove non vi sia alcun atto o documento dal
quale emerga che all'impulso di parte abbia fatto seguito, in
concreto, l'avvio del procedimento con l'apertura
dell'istruttoria.