Accessibilità senza indicazione del soggetto di
riferimento
S'impone la ricerca di un necessario punto di equilibrio tra gli
opposti interessi al diritto di accesso, quale connesso ai principi
di "informazione e trasparenza" ed al diritto d'azione, ed al
diritto alla "privacy" degli elettori "assistiti", che hanno un
pari valore primario. Un bilanciamento possibile, ai sensi
dell'art. 60 D. Lgs. n. 196/2003, è rappresentato dalla riduzione
del certificato medico al mero dato sanitario, senza l'indicazione
del soggetto di riferimento (rilascio di fotocopia con nominativo
cassato e/o annerito); quel che, invero, interessa parte ricorrente
è la tipologia dell'infermità impeditiva e giustificativa del voto
assistito (cd. rapporto di strumentalità per la difesa
dell'interesse giuridicamente rilevante: C.S. n. 7486/2009).