Estensione del diritto
E' conferita al diritto di accesso dei consiglieri comunali
un'accezione alquanto ampia, tale da involgere qualsiasi
informazione ritenuta dal richiedente utile all'espletamento del
mandato elettivo, con esclusione delle sole richieste strumentali
ed indeterminate, svincolando l'istanza sia dall'onere
motivazionale che da quello formale della espressione in forma
scritta. Anche il Giudice di secondo grado accredita una nozione
particolarmente lata di informazioni utili all'espletamento del
mandato consiliare, precisando che "dal termine "utili" contenuto
nella norma in oggetto non consegue, quindi, alcuna limitazione al
diritto di accesso dei consiglieri comunali, bensì l'estensione di
tale diritto a qualsiasi atto ravvisato utile all'espletamento del
mandato".(Consiglio di Stato, Sez. V, 09 ottobre 2007, n. 5264). Né
per altro verso può riconoscersi all'Amministrazione uno spazio di
sindacato in punto all'interesse del consigliere alla visione degli
atti e all'ottenimento delle informazioni, poiché "l'interesse del
consigliere comunale ad ottenere determinate informazioni o copia
di specifici atti detenuti dall'amministrazione civica non si
presta, pertanto, ad alcuno scrutinio di merito da parte degli
uffici interpellati in quanto, sul piano oggettivo, esso ha la
medesima latitudine dei compiti di indirizzo e controllo riservati
al Consiglio comunale (al cui svolgimento è funzionale)"(Consiglio
di Stato, Sez. V, 2 settembre 2005, n. 4471).