La valutazione della fondatezza delle situazioni correlate al
diritto d'accesso è estranea al procedimento di cui alla legge n.
241 del 1990 e si colloca su un piano successivo ed eventuale di
ulteriore e diversa tutela giurisdizionale. In conclusione,
l'amministrazione (o il controinteressato) non può negare il
diritto di accesso semplicemente contestando il merito della
fondatezza dell'interesse sostanziale cui quel diritto è
strumentalmente collegato (Cons. St., sez IV, 13 gennaio 2010, n.
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