Accessibilità
Come più volte rilevato in giurisprudenza, ".. nell'ordinamento
delineato dalla legge n. 241/1990, ispirato ai principi della
trasparenza, del diritto di difesa e della dialettica democratica,
ogni soggetto deve poter conoscere con precisione i contenuti e gli
autori di segnalazioni, esposti o denunce che, fondatamente o meno,
possano costituire le basi per l'avvio di un procedimento ispettivo
o sanzionatorio, non potendo la p.a. procedente opporre
all'interessato esigenze di riservatezza" (così T.A.R. Lombardia
Brescia, sez. I, 29 ottobre 2008 , n. 1469, nello stesso senso
cfr., Cons. Stato Sez. V, 27.5.2008 n. 2511; Sez. VI, 23.10.2007 n.
5569; Sez. VI, 25.6.2007 n. 3601; Sez. VI, 12.4.2007, n. 1699).
Deve essere, infatti, rilevato che l'art. 22 della legge 241/90
disciplina l'accesso come principio generale dell'attività
amministrativa e che il successivo art. 24, al comma 7, stabilisce
che "deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai
documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per
curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di
documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è
consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei
termini previsti dall'art. 60 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute
e la vita sessuale". In sostanza nell'attuale sistema la tutela
dell'accesso prevale sulla tutela della riservatezza qualora il
primo sia strumentale alla cura o alla difesa dei propri interessi
giuridici, salvo che vengano in considerazione dati sensibili o
sensibilissimi (cfr. ex multis, Consiglio Stato , sez. VI, 23
ottobre 2007 , n. 5569). La denuncia e l'esposto, del resto, non
possono essere considerati un fatto circoscritto al solo autore,
all'Amministrazione competente al suo esame e all'apertura
dell'eventuale procedimento, ma riguardano direttamente anche i
soggetti "denunciati", i quali ne risultano comunque incisi (così,
T.A.R. Lombardia, Brescia, 1469/2008, cit.). In conclusione il
diritto alla riservatezza, pure costituzionalmente rilevante, non
può dunque essere ricostruito in termini di "diritto all'anonimato"
dell'autore di una dichiarazione rilevante nell'ambito di un
procedimento destinato ad incidere sfavorevolmente nella sfera
giuridica di altro soggetto.
(TAR CAMPANIA - NAPOLI, SEZ. VI, 16 GIUGNO 2010, N. 14859)