Illegittimità
Il diritto alla trasparenza dell'azione amministrativa
costituisce situazione attiva meritevole di autonoma protezione
indipendentemente dalla pendenza e dall'oggetto di una controversia
giurisdizionale e non è condizionata al necessario giudizio di
ammissibilità e rilevanza cui è subordinata la positiva delibazione
di istanze a finalità probatorie. Pertanto è rimesso al libero
apprezzamento dell'interessato di avvalersi della tutela
giurisdizionale prevista dall'art. 25 della legge n. 241 del 1990
ovvero di conseguire la conoscenza dell'atto nel diverso giudizio
pendente tra le parti mediante la richiesta di esibizione
istruttoria (ex plurimis, Cons. Stato, Sez. VI, 12 aprile 2000
n.2190). Il diritto di accesso, inoltre, non costituisce una
pretesa meramente strumentale alla difesa in giudizio della
situazione sottostante, essendo in realtà diretto al conseguimento
di un autonomo bene della vita così che la domanda giudiziale tesa
ad ottenere l'accesso ai documenti è indipendente non solo dalla
sorte del processo principale nel quale venga fatta valere
l'anzidetta situazione (Cons. Stato, sez. VI del 12 aprile 2005
n.1680) ma anche dall'eventuale infondatezza od inammissibilità
della domanda giudiziale che il richiedente, una volta conosciuti
gli atti, potrebbe proporre (Cons. Stato, Sez. VI, 21 settembre
2006 n.5569).