Inaccessibilità per il richiedente che non ha paretecipato
al concorso stesso
Il richiedente, che non ha partecipato alla selezione
concorsuale, non può accedere agli atti del concorso stesso, poichè
la sua relazione con la selezione medesima è inesistente, collegata
soltanto alla presunzione di errore dell'Amministrazione nella
indizione della stessa; l'accesso deve essere supportato da un
interesse specifico e quest'ultimo interesse non può essere
astratto, alieno dal procedimento e connaturato su presunte
illegittimità non collegate ad una specifica iniziativa
amministrativa con la quale il soggetto accedente sia comunque in
relazione.
L'accesso agli atti è collegato con l'esigenza da parte del
soggetto aspirante accedente di conoscere determinati atti al fine
di verificare se sussiste o meno una lesione della propria sfera
giuridica ed un interesse per procedere nella sede ritenuta più
opportuna per la salvaguardia delle proprie posizioni giuridiche.
Non rientra nella fattispecie quella della completezza documentale
per meglio operare in sede giustiziale: se un ricorso vi è stato,
vuol dire che la fase della conoscenza della lesione si è già
verificata e sono state intraprese le opportune azioni a tutela
della medesima lesione; per cui sarà il giudice o l'Autorità
amministrativa, qualora ne abbia l'esigenza a chiedere il deposito
o la trasmissione di alcuni atti, anche a richiesta di parte.