Accessibilità
La giurisprudenza ha esteso agli atti degli enti partecipati il
diritto di accesso dei consiglieri comunali previsto dal richiamato
art. 43 del t.u.e.l., ricorrendo senz'altro l'eadem ratio
e l'omogeneità di funzione dell'istituto. Se è vero, infatti, che i
consiglieri comunali hanno diritto di accesso a tutti gli atti che
possano essere d'utilità all'espletamento del loro mandato, ciò
anche al fine dì permettere di valutare con piena cognizione di
causa la correttezza e l'efficacia dell'operato
dell'Amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole
sulle questioni di competenza del Consiglio, e per promuovere,
anche nell'ambito del Consiglio stesso, le iniziative che spettano
ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale, è
altrettanto vero che queste ragioni speciali che giustificano il
sindacato dei consiglieri comunali sugli atti comunali devono
valere parimenti anche allorquando le funzioni e i servizi comunali
non sono svolti ed espletati direttamente dal Comune, ma per il
tramite di appositi strumenti societari partecipati. Le società
partecipate pubbliche, quindi, siano esse strumentali agli enti
partecipanti o concessionarie o affidatarie di servizi pubblici
locali, restano assoggettate alle regole di buona amministrazione
imparziale, secondo il principio di legalità, di cui all'art. 97
Cost. e al capo I della legge n. 241 del 1990. Finché questi
strumenti societari impiegano soldi pubblici per lo svolgimento di
funzioni pubbliche o per l'erogazione di servizi pubblici, non è
consentito che il rivestimento formale privatistico possa
consentire ad essi di sottrarsi alle regole di trasparenza e di
controllabilità che indefettibilmente caratterizzano la funzione e
il servizio pubblici. E così come è consentito al consigliere
comunale di controllare l'operato dell'ente di appartenenza, così
deve essergli consentito di controllare il modo in cui operano gli
strumenti societari di cui l'ente di appartenenza intende avvalersi
per il perseguimento (ancorché indiretto) di quelle stesse finalità
pubblicistiche (di funzione o di servizio) appartenenti al suo
ambito di competenza.