Inaccessiblità
Risulta indiscutibile che l'actio ad
exhibendum promossa dal cittadino sia sorretta da un
interesse concreto, diretto e attuale. L'appellato ha difatti
subito una lesione dell'integrità psico-fisica che ascrive a
responsabilità del committente e dell'esecutore di lavori relativi
alla locale rete tranviaria. E' evidente allora che
l'esigenza di conoscere quantomeno la ditta o la ragione sociale
dell'impresa incaricata di realizzare le opere e lo stato di
avanzamento delle stesse (onde individuare il soggetto tenuto
all'osservanza delle indispensabili cautele nella custodia del
cantiere) non sia preordinata a mera emulazione né punti al
conseguimento di utilità non meritevoli di tutela; altrettanto
incontrovertibile è, da un lato, la circostanza che la lesione
patita ponga il cittadino in una situazione certamente
differenziata e qualificata e, dall'altro lato, il peculiare
rilievo che l'ordinamento assegna, ai fini dell'accesso, alle
esigenze di difesa, stante l'inviolabilità del relativo diritto.
Sussiste altresì, in considerazione della preannunciata intenzione
di verificare il ricorso dei presupposti per l'avvio di un giudizio
di risarcimento del danno, anche l'attualità dell'interesse fatto
valere e, sotto questo aspetto, i documenti chiesti in visione, in
disparte il profilo della sufficiente specificazione degli stessi
che pure non appare contestabile, sicuramente si configurano quale
mezzo al fine dell'esercizio del rimedio giurisdizionale
prospettato. L'unico limite legale all'accesso è semmai da
rinvenirsi, con particolare riferimento all'ambito dell'istanza
formulata dall'appellato, nell'art. 13 del D.Lgs. n. 113/2006. La
disposizione citata, fatta salva la disciplina prevista dal codice
dei contratti pubblici per gli appalti segretati o la cui
esecuzione richieda speciali misure di sicurezza, prevede ipotesi
tassative di differimento dell'accesso, correlate sia alla natura
delle procedure di gara esperite, sia all'oggetto dei documenti
richiesti, sia, soprattutto, al tempo in cui intervenga l'istanza
di accesso: la conseguenza della disciplina è che gli atti
esplicitamente menzionati dall'art. 13, almeno fino alle scadenze
dei vari termini ivi fissati, non possono essere comunicati a terzi
né resi in qualsiasi altro modo noti.