Inapplicabilità delle norme generali sull'accesso previste
dalla L. n. 241/90
Per i procedimenti riguardanti l'accesso agli atti di adozione
dello strumento urbanistico denominato 'piano di governo del
territorio', si applica l'art. 24, comma 1, lettera c), della legge
n. 241 del 1990, per il quale "il diritto di accesso è escluso……
nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta
all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di
pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le
particolari norme che ne regolano la formazione". Ciò avviene non
perché quei procedimento siano sottratti alla trasparenza e alla
conoscenza dei cittadini e non sia possibile nei loro confronti
alcun tipo di accesso, ma solo perché la trasparenza degli atti
volti all'emanazione del piano è disciplinata da norme speciali che
prevalgono pertanto su quelle generali, norme che si rinvengono, in
particolare, nell'art. 9 della legge urbanistica n. 1150 del 1942,
il cui primo comma dispone che "il progetto di piano regolatore
generale del Comune deve essere depositato nella Segreteria
comunale per la durata di 30 giorni consecutivi, durante i quali
chiunque ha facoltà di prendere visione. L'effettuato deposito è
reso noto al pubblico nei modi che saranno stabiliti nel
regolamento di esecuzione della presente legge". Gli atti dei
procedimenti amministrativi generali volti all'approvazione degli
strumenti di piano, pertanto, sono accessibili agli interessati
nelle particolari forme del deposito al pubblico del progetto di
piano con i relativi elaborati, della pubblicazione dell'avvenuto
deposito, della visione dello stesso da parte di ogni soggetto
interessato. Non è previsto, pertanto, un diritto di effettuare
copia dei documenti che compongono il piano in corso di
approvazione.