IllegittimitĂ
Il ricorso proposto ai sensi dell'art. 25, l. n. 241/1990, non
può essere posto in decisione prima del decorso del termine di
trenta giorni dall'ultima notifica, pena la lesione del diritto di
difesa delle parti evocate in giudizio (in termini, Cons. Stato,
sez. V, 4 marzo 2008, n. 869); la intervenuta violazione della
disposizione richiamata inficia la pronuncia gravata, imponendone
l'annullamento con rinvio al primo giudice.