Prevalenza della riservatezza sull'esercizio del diritto di
difesa - Inaccessibilità
In tema di diniego di accesso opposto dall'amministrazione sulla
base di norme che precludono l'accesso alla documentazione
contenente le dichiarazioni rese in sede ispettiva da dipendenti
delle imprese che richiedono l'accesso, le finalità che sostengono
tale tipo di disposizioni, - fondate su un particolare aspetto
della riservatezza, quello cioè attinente all'esigenza di
preservare l'identità dei dipendenti autori delle dichiarazioni
allo scopo di sottrarli a potenziali azioni discriminatorie,
pressioni indebite o ritorsioni da parte del datore di lavoro - ,
prevalgono a fronte dell'esigenza contrapposta di tutela della
difesa dei propri interessi giuridici, essendo la realizzazione del
diritto alla difesa garantita "comunque" dall'art. 24, comma 7
della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Consiglio di Stato, sez. VI, 29
luglio 2008, n. 3798; 10 aprile 2003, n. 1923; 3 maggio 2002, n.
2366, 26 gennaio 1999, n. 59). Se l'indagine ai cui atti si chiede
di accedere non è ancora conclusa, non essendo stato emesso alcun
provvedimento lesivo, di conseguenza all'interesse alla
riservatezza dei dipendenti che hanno reso le dichiarazioni,
raccolte dagli ispettori, non si contrappone una reale, e
soprattutto, attuale esigenza di difesa. Le precauzioni individuate
dal TAR (TAR ABRUZZO - PESCARA, sez. I, 25 febbraio 2009, n.
00112), relative alla cancellazione dei nominativi dei dipendenti
interrogati, non appaiono idonee ad assicurare il rispetto del
diritto di questi ultimi alla riservatezza, essendo normalmente
agevole, per chi conosce la realtà dei fatti, ricavare il
nominativo del dichiarante dal contenuto della dichiarazione.