DIRETTIVA 13 MAGGIO 1996, n. 6078/II.4.5.1.2

Schemi di regolamento di attuazione dell'art. 24 della legge n. 241/90 predisposti da Enti pubblici: potere regolamentare dell'Ente e rapporti con l'Autorità vigilante.

In riferimento alla questione indicata in oggetto, si comunica per opportuna conoscenza che questa Commissione, nella seduta del 2 aprile u.s., si è espressa nel senso che il potere regolamentare di cui all'art. 24, comma 4, della legge 241/90 appartiene ai singoli enti pubblici soggetti a vigilanza e non alle amministrazioni vigilanti.
Infatti, a parte il dato testuale del citato art. 24, comma 4, il quale si riferisce alle "singole amministrazioni", e quindi a tutti gli enti pubblici soggetti alla disciplina sull'accesso, la ratio di tale disposizione è di riservare al singolo soggetto che provvede alla cura di un determinato interesse pubblico (il quale meglio di ogni altro conosce le varie tipologie di atti relativi a tale interesse) il potere di individuare le categorie di documenti amministrativi sottratte all'accesso.
Pertanto, in mancanza di un'espressa previsione normativa, non sembra si possa attribuire direttamente all'autorità vigilante un potere che appare strettamente inerente alle specifiche attribuzioni dell'organo vigilato.
D'altra parte il rapporto di vigilanza non incide sulla titolarità bensì sull'esercizio del potere e quindi presuppone una attribuzione specifica dell'autorità vigilata la quale sarà soggetta alle forme tipiche di intervento in cui si manifesta il potere di vigilanza.
Pertanto si ritiene che gli schemi di regolamento in questione debbano essere predisposti dai singoli enti pubblici ravvisandosi, tuttavia, l'opportunità che essi siano trasmessi alle amministrazioni vigilanti per ogni eventuale iniziativa od osservazione prima del loro invio a questa Commissione per l'espressione del relativo parere.
Si prega di voler informare delle determinazioni di cui sopra gli enti pubblici vigilati da codesto dicastero o comunque rientranti nell'ambito di rispettiva competenza e nel contempo, ove necessario, di sollecitare gli stessi all'adozione dei regolamenti di cui trattasi.

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