DIRETTIVA 23 APRILE 2001, n. 3877/II/4.5.1.2

Enti Locali - Regolamenti di attuazione dell'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Come noto, 1' articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, impone alle singole amministrazioni l'obbligo di individuare, con uno o più regolamenti, le categorie di documenti da esse formati, o comunque rientranti nelle loro disponibilità, sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2 dell' articolo 24 citato. In caso di mancato esercizio del potere regolamentare tutti i documenti sono accessibili, salvo i casi previsti da leggi diverse dalla legge predetta.
L' articolo 10, comma 3, del regolamento governativo di attuazione, emanato con d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, nell'istituire presso questa Commissione per l'accesso l'archivio dei regolamenti concernenti la disciplina del diritto di accesso, prevede che quelli adottati dagli enti locali debbano essere trasmessi al predetto Organo collegiale per il tramite dei Prefetti.
Dall'elaborazione dei dati in possesso della Commissione risulta che alla data del l°gennaio 2000 soltanto il 37% dei Comuni e delle Province ha provveduto all'invio del regolamento e, frequentemente, i testi trasmessi non contengono la puntuale individuazione delle categorie di documenti esclusi (prevista, come detto, dalla legge).
Atteso quanto sopra, si invitano gli enti locali in indirizzo a far pervenire alla Commissione il testo aggiornato e coordinato del regolamento di cui trattasi, ancorchè precedentemente inviato, ovvero a fornire notizie circa l'eventuale mancata adozione.
Per quanto riguarda le modalità di trasmissione, al fine di consentire la raccolta dei citati regolamenti anche in via informatica, si fa presente che il regolamento medesimo dovrà essere inoltrato, per il tramite della competente Prefettura, su supporto magnetico nel formato TXT ovvero RTF.
Qualora non sia possibile utilizzare altra soluzione che il supporto cartaceo, si prega di voler impiegare strumenti atti a produrre copie di alta qualità, onde poterne consentire l'acquisizione ottica.
Inoltre, nell'ipotesi di successive modifiche al regolamento così trasmesso, gli enti interessati sono invitati ad inoltrare nuovamente, con le stesse modalità il testo integrale comprensivo delle modifiche apportate.
Nel caso in cui l'ente non avesse ancora provveduto ad emanare il regolamento in questione, si richiama, altresì, l'attenzione sul disposto dell' articolo 17, comma 91, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede un termine per l'adozione dei regolamenti comunali e provinciali in materia di diritto di accesso ai documenti e, in caso di inutile decorso dello stesso, la nomina di un Commissario per la loro adozione.
Infine, nell'intento di favorire il perseguimento dell'auspicabile obiettivo di omogeneità nella redazione dei testi regolamentari rivolti a dare attuazione alle disposizioni in materia di accesso, pur nel pieno rispetto dell'autonomia normativa che l'ordinamento riconosce alle amministrazioni degli enti locali, si segnala la direttiva di questa Commissione n. Di.C.A 5840- II/4.5.2.1. del 3 giugno 1999, a suo tempo inviata, contenente taluni principi significativi elaborati dall'Organo predetto nello svolgimento della propria attività consultiva.

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