1. Accesso ai documenti - Servizi pubblici - Atti privati dei gestori - Accessibilità - Condizione.

Ai sensi degli artt. 22 e 23 L. 7 agosto 1990 n. 241, l'attività amministrativa suscettibile di accesso ricomprende non solo quella di diritto amministrativo, ma altresì quella di diritto privato posta in essere dai gestori di pubblici servizi che, pur non costituendo direttamente gestione del servizio stesso, sia ad essa collegata da un nesso di strumentalità derivante anche, sul versante soggettivo, dalla intensa conformazione pubblicistica. (Nella specie, è stato ritenuto che i dipendenti della Soc. Poste italiane, anche cessati dal rapporto, avevano diritto ad accedere ad alcuni atti relativi all'organizzazione interna della società medesima, quali, tra l'altro, i fogli firma delle presenze giornaliere).

2. Accesso ai documenti - Riservatezza terzi - Diniego - Per mera esistenza dati personali - Illegittimità.

In virtù del combinato disposto degli artt. 24 comma 6 lett. d) e comma 7 L. 7 agosto 1990 n. 241, 59 e 60 D. L.vo 30 giugno 2003 n. 196, è illegittimo il diniego di accesso a un documento amministrativo motivato dall'esistenza di dati personali e privo dell'imprescindibile bilanciamento, in relazione alla concreta fattispecie, delle relative esigenze di trasparenza con quelle di riservatezza.

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