Accesso ai documenti inerenti elezioni - Dopo conclusione del procedimento elettorale - Inaccessibilità.

Una volta concluso il procedimento elettorale, tutta la documentazione complessivamente afferente al procedimento stesso non costituisce oggetto del diritto di accesso (e della relativa azione giurisdizionale disciplinata dall'art. 25 L. 7 agosto 1990 n. 241), in quanto non può essere considerata detenuta dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 22 comma 1 L. 7 agosto 1990 n. 241, ma soltanto affidata alla custodia delle singole PP.AA. competenti e sottratte all'accesso, non solo del pubblico ma anche delle stesse Amministrazioni depositarie, perché da queste tenute a disposizione dell'autorità giudiziaria preposta a dirimere le eventuali controversie elettorali e che deve trovare i plichi intatti.

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