Diritto d’accesso ai documenti – non corrispondenza ad un’azione popolare – necessità di sussistenza di un interesse differenziato concreto ed attuale.

Ai sensi dell'art. 22 comma 1 lett. f) L. 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 15 L. 11 febbraio 2005 n. 15, il diritto di accesso ai documenti amministrativi non corrisponde ad un'azione popolare, con la conseguenza che il suo esercizio deve essere necessariamente collegato alla sussistenza e alla puntuale rappresentazione di un interesse differenziato, concreto e attuale alla loro ostensione.

Torna all'inizio del contenuto