1. Accesso ai documenti - Tutela giurisdizionale - Accesso incidentale in corso di causa - Nei confronti di Amministrazione diversa da quella resistente - Ammissibilità.

L'azione incidentale di accesso in corso di causa agli atti della Pubblica amministrazione, prevista dall'art. 116 comma 2 Cod. proc. amm., non presuppone necessariamente la perfetta identità delle parti presenti in giudizio in forza del ricorso introduttivo e, in particolare, dell'Amministrazione evocata; pertanto, è ammissibile il ricorso diretto ad ottenere l'accesso agli atti detenuti da una Pubblica amministrazione diversa da quella che, allo stato, risulti essere l'unica parte resistente in giudizio.

2. Accesso ai documenti - Tutela giurisdizionale - Accesso in corso di causa - Giudizio principale - Autonomia - Effetti.

L'azione incidentale di accesso in corso di causa agli atti della Pubblica amministrazione, prevista dall'art. 116 comma 2 Cod. proc. amm., mantiene una sua identità e separatezza rispetto al giudizio principale incardinato, del quale non segue necessariamente le sorti, sicché all'interessato è consentito di proseguire, previa opportuna separazione dei ricorsi, l'azione che scaturisce dalla visione degli atti in corso di causa, attraverso la proposizione di motivi aggiunti.

3. Accesso ai documenti - Tutela giurisdizionale - Termine ex art. 25 comma 5 L. n. 241 del 1990 - Natura decadenziale.

Il termine di trenta giorni entro il quale, ai sensi dell'art. 116 Cod. proc. amm., va proposto il ricorso contro le determinazioni amministrative (esplicite o implicite) concernenti il diritto di accesso agli atti amministrativi ha natura decadenziale e comporta in linea generale che la mancata tempestiva impugnazione del diniego non consente la reiterabilità dell'istanza e la conseguente impugnazione del successivo diniego se a questo possa riconoscersi carattere meramente confermativo del primo.

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