1. Accesso ai documenti - Atti esclusi - Presupposti - Fattispecie.

Il documento amministrativo viene sottratto al diritto di accesso non solo per la sua puntuale appartenenza ad una categoria "nominata", bensì per l'oggettiva messa in pericolo degli interessi pubblici previsti dalla legge derivante dall'accesso al medesimo, in ragione della sua natura, del suo contenuto, delle sue modalità di acquisizione e/o di formazione, ovvero della sua ulteriore utilizzazione da parte dell'Amministrazione. (Nella specie, si trattava di atti acquisiti da Autorità di altro Stato, e segnatamente della lista dei detentori di disponibilità finanziarie presso la HSBC Private Bank di Ginevra).

2. Accesso ai documenti - Atti esclusi - Valutazioni discrezionali della P.A. - Inammissibilità.

L'articolata disciplina degli atti esclusi dall'accesso, contenuta nell'art. 24 comma 2 L. 7 agosto 1990 n. 241, nell'art. 8 D.P.R. 27 giugno 1992 n. 352 e nei regolamenti adottati dalle singole Amministrazioni, si risolve nella formulazione, in via generale ed astratta, di un giudizio di pericolosità fondato sulla presunzione dell'idoneità dell'ostensione degli atti ascrivibili alle tipologie dei documenti amministrativi contemplate dalle previsioni regolamentari a pregiudicare le categorie di interessi generali classificati dalla normativa primaria come preminenti rispetto al confliggente interesse privato all'accesso; ne consegue che, a fronte della richiesta di conoscenza di documenti riconducibili ad una delle categorie degli atti predetti, resta preclusa all'Amministrazione (e in sede giurisdizionale al giudice) qualsivoglia valutazione discrezionale della pericolosità in concreto dell'ostensione di quegli atti (essendo già stata la stessa definita in astratto, con forza normativa).

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