Istanza d’accesso ai documenti - Indicazione puntuale di documenti - Non necessarietà.

Posto che l'art. 2 comma 1 lett. d) L. 7 agosto 1990 n. 241, ai fini dell'accesso, offre una nozione ampia di documento amministrativo, non occorre che l'atto sia relativo a uno specifico procedimento né che sia stato formato dall'Amministrazione a cui è stata inoltrata la richiesta e, inoltre, sebbene oggetto dell'accesso debbano essere documenti e non generiche informazioni sull'attività svolta, non occorre neppure indicare in modo puntuale i documenti ai quali si vuole accedere, spettando alla P.A. che li detiene la relativa individuazione, purché ricorrano tutti gli altri presupposti di legge.

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