Accesso ai documenti - Tutela giurisdizionale - Appello - Assistenza legale - Obbligo.
Anche nei giudizi in materia di accesso ai documenti trova applicazione la regola fissata dall'art. 22 comma 2 Cod. proc. amm. per la quale nei giudizi davanti al Consiglio di Stato è obbligatorio il ministero di un avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, con conseguente impossibilità di difesa personale delle parti ai sensi dell'art. 95 comma 6 stesso codice, per il quale ai giudizi d'impugnazione non si applica l'art. 23 comma 1, che nei giudizi in materia di accesso prevede la possibilità di difesa personale delle parti.