Accesso ai documenti e riservatezza dei terzi a seguito L. 11 febbraio 2005 n. 15.

Con specifico riferimento ai rapporti tra accesso e riservatezza, la nuova disciplina contenuta nell'art. 24 L. 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 16 L. 11 febbraio 2005 n. 15, appresta al primo una tutela più ampia che in passato, sotto due distinti profili e ciò in quanto: a) l'individuazione dei casi in cui l' accesso può essere escluso per ragioni, tra l'altro, di riservatezza, può aver luogo solo con il regolamento governativo, mentre alle singole Amministrazioni viene sottratta ogni potestà d'intervento in materia; b) la tutela dell'istante, prima limitata alla visione degli atti, viene estesa all'onnicomprensivo concetto di accesso che, secondo la definizione contenuta nell'art. 22 comma 1 lett. a) L. n. 241 del 1990 citato, include sia la visione degli atti che l'estrazione di copia.

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