Accesso ai documenti - Riservatezza terzi - Art. 16 L. n. 15 del 2005 - Criterio di applicazione.

Con riferimento ai rapporti tra accesso e riservatezza, la nuova disciplina contenuta nell'art. 24 L. 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 16 L. 11 febbraio 2005 n. 15, appresta al primo una tutela più ampia che in passato, sotto due distinti profili e cioè: 1) l'individuazione dei casi in cui l'accesso può essere escluso per ragioni, tra l'altro, di riservatezza, può aver luogo solo con il regolamento governativo (comma 6 lett. d), mentre alle singole Amministrazioni viene sottratta ogni potestà d'intervento in materia; 2) mentre nell'originaria versione dell'art. 24 l'accesso a documenti riservati era limitato alla sola visione degli atti amministrativi necessari alla cura dei propri interessi, nell'attuale versione la tutela dell'istante viene estesa all'onnicomprensivo concetto di accesso che include sia la visione degli atti che l'estrazione di copia.

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