1. Accesso ai documenti - Legittimazione - Actio ad exhibendum - Finalità.

L'ipotesi dell'actio ad exhibendum, proposta in quanto funzionale a esigenze istruttorie connesse a una causa in corso, ai sensi dell'art. 21 comma 6 L. 6 dicembre 1971 n. 1034 (come novellato dall'art. 1 comma 1 L. 21 luglio 2000 n. 205), e ora ai sensi dell'art. 116 comma 2 Cod. proc. amm., si riferisce ai soli giudizi pendenti davanti al giudice amministrativo, tenendo presente che tale limitazione si spiega, sul piano logico, con il fatto che l’organo giudicante non potrebbe − al di fuori del proprio ambito giurisdizionale − compiere la valutazione di inerenza della domanda al thema probandum che risulta propedeutica alla delibazione di fondatezza o meno della domanda stessa (essendo evidentemente tale valutazione di competenza del giudice che procede, secondo le peculiari regole processuali, e segnatamente istruttorie, che ne regolano la specifica attività).

2. Accesso ai documenti - Diniego - Motivazione - Integrazione postuma - Ammissibilità.

L'azione contro il diniego dell'accesso, già regolata dall'art. 25 L. 7 agosto 1990 n. 241 ed oggi anche dall'art. 116 Cod. proc. amm., pur avendo natura impugnatoria quanto al modo e ai termini di proposizione, assume natura di accertamento e di condanna quanto alla cognizione rimessa al giudice stante la prevista pronuncia, in caso di accoglimento del ricorso, di emanazione dell'ordine di esibizione dei documenti richiesti; ciò comporta che, nel giudizio in materia di accesso ai documenti amministrativi, spiegazioni e/o integrazioni della motivazione del diniego da parte dell'Amministrazione devono ritenersi senz'altro consentite poiché l'azione è rivolta ad accertare l'esistenza del diritto alla luce dei parametri normativi, indipendentemente dalla maggiore o minore correttezza delle ragioni addotte per giustificarne il diniego e comporta, in conseguenza, che la potestas iudicandi spazierà sulle questioni concrete emerse dalla dialettica processuale, così rendendo effettivo il comando della legge che affida al giudice il potere di ordinare l'esibizione dei documenti dettando, ove occorra, le relative modalità.

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