1. Accesso ai documenti - Legittimazione .

La situazione giuridicamente rilevante disciplinata dall'art. 22 L. 7 agosto 1990 n. 241, per la cui tutela è attribuito il diritto di accesso, è nozione che non presuppone necessariamente una posizione soggettiva qualificabile in termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo, con la conseguenza che la legittimazione all'accesso va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedimentali oggetto dell'accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l'autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione legittimante all'impugnativa dell'atto. (Nella specie, è stato riconosciuta la sussistenza dell'interesse giuridicamente rilevante avuto riguardo ad atti − che seppure non confluiti nell'adozione degli atti di accertamento fiscale − la cui ostensione era strettamente funzionale e strumentale alla tutela di situazioni soggettive).

2. Accesso ai documenti - Rapporti con la tutela processuale

Il diritto di accesso agli atti amministrativi non costituisce una pretesa meramente strumentale alla difesa in giudizio ed è indipendente dalla pendenza o meno di un processo e anche dall'eventuale infondatezza e inammissibilità di eventuali domande giudiziali che il richiedente, una volta conosciuti gli atti, potrebbe proporre.

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