Accesso ai documenti - Appalto - Rapporto tra accesso difensivo e riservatezza.

Pur se è vero che l'art. 13 comma 5 del codice degli appalti esclude l'accesso a tutela dei segreti d'impresa, è altresì evidente che l'applicazione generalizzata di questo divieto, riferito anche alle altre imprese partecipanti alla procedura di affidamento, comporterebbe un'intollerabile compromissione della necessaria trasparenza delle gare di appalto e delle possibilità di tutela giurisdizionale di chi intenda contestare l'esito della gara, e quindi va tenuto presente che è comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso, quale specifica applicazione, nell'ambito del diritto degli appalti pubblici, della tendenziale prevalenza del c.d. accesso difensivo sulla riservatezza già sancita, a livello generale, dall'art. 24 L. 7 agosto 1990 n. 241.

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