Precluso se preordinato ad un controllo generalizzato delle pubbliche amministrazioni

L’art. 22 della l. 7 agosto 1990, n. 241 riconosce il diritto di accesso in capo “a chiunque vi abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti”, mentre il regolamento attuativo, approvato con D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, specifica all’art. 2 che questo interesse deve essere “personale e concreto”, e nel successivo art. 9 che le disposizioni in materia si applicano, “in quanto compatibili, alle amministrazioni, associazioni e comitati, portatori di interessi pubblici e diffusi”. Lo stesso art. 22, inoltre, definisce “documento amministrativo”, ai fini dell’accesso, “ogni rappresentazione grafica […] di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”. Nulla impedisce dunque, in via di principio, la legittimazione attiva di un soggetto, anche come singolo partecipante ad una costituenda ATI, a prendere visione del contratto stipulato da altro soggetto aggiudicatario, dovendo un tale contratto corrispondere puntualmente a quanto oggetto di aggiudicazione, con lesione, in caso contrario, dell’interesse protetto dei partecipanti ad una gara di appalto alla sua corretta conclusione, tenuto conto anche della fase strettamente consequenziale (accordo contrattuale conforme al capitolato, posto come base di gara e all’offerta risultata migliore).

Le predette disposizioni vanno però coniugate con la ratio del diritto di accesso, enunciata dallo stesso art. 22, che sul punto richiama la trasparenza e l’imparzialità dell’Amministrazione, non anche l’efficienza e l’efficacia del relativo operato.

Il soggetto attivamente legittimato, pertanto, può rivolgersi al legittimato passivo - in base alla normativa in esame - per conoscere singoli atti già materialmente posti in essere (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 10 aprile 2003, n. 1925), i quali possono essere sia conclusivi che interni, ma debbono in ogni caso incidere in modo diretto sugli interessi del richiedente, che attraverso l’accesso è messo in grado di verificare la corretta ponderazione degli interessi coinvolti, nonché l’esatta assunzione ed elaborazione dei dati decisionali assunti dall’amministrazione. Il medesimo soggetto non può, invece, attivare forme di supervisione di un’attività, che sospetta inefficiente o inefficace, o di cui si vuole verificare in via generale la legittimità: in senso preclusivo dispone, del resto, formalmente la norma di chiusura di cui all’art. 24, comma 3, della stessa l. n. 241 del 1990, in base al quale “non sono ammissibili istanze di accesso, preordinate ad un controllo generalizzato delle pubbliche amministrazioni” (cfr. anche Cons. Stato, VI, 27 febbraio 2008, n. 721).

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