La legittimazione all’accesso ai documenti amministrativi non può essere valutata con riguardo alla fondatezza della pretesa sostanziale sottostante, ma ha consistenza autonoma, indifferente al fine ultimo per cui viene esercitata; sicché, l’interesse all’accesso deve essere considerato in astratto, escludendo che possa esservi spazio per la P.A. per compiere apprezzamenti in merito alla fondatezza o ammissibilità della domanda giudiziale proponibile.