1. Accesso ai documenti - Diritto - Prevalenza sull'esigenza di riservatezza terzi - Condizione.

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi riconosciuto dalla L. 7 agosto 1990 n. 241 prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo ogniqualvolta l’accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente.

2. Accesso ai documenti - Atti accessibili - Atti classificati - Accessibilità - Condizione ed effetti.

Ferma restando l'autonomia decisionale correlata all'esercizio della potestà discrezionale, l'Amministrazione non può negare in via assoluta l'ostensione della documentazione classificata − disciplinata dall'art. 24 L. 7 agosto 1990 n. 241 e integrata dall'art. 42 comma 8 L. 3 agosto 2007 n. 124 −, prodotta o comunque detenuta per ragioni inerenti le proprie funzioni istituzionali, né tantomeno non ottemperare all'ordine del giudice di rendere disponibile tale documentazione, laddove l’accesso si renda necessario per difendere interessi giuridici di chi ne abbia legittimamente titolo; pertanto, in tale contesto descritto, la P.A. non soltanto è tenuta ad ottemperare all'ordine di ostensione del giudice, investito della richiesta di accesso, ma essa è tenuta a fornire con immediatezza al magistrato tutti gli elementi utili, compresi le esigenze e gli strumenti di cautela, all'emanazione di una decisione sull’accesso, rappresentativa di un giusto equilibrio tra gli interessi coinvolti.

3. Ricorso straordinario - Procedimento - Diritto di difesa - Modalità applicativa - Diversità dal ricorso giurisdizionale.

Pur se è vero che nel giudizio amministrativo il diritto di difesa si esplica nelle norme processuali che prevedono la difesa tecnica e le regole del contraddittorio processuale, il diritto di difesa nel procedimento per ricorso straordinario va invece modulato in relazione alle caratteristiche dell'istruttoria officiosa di competenza dell'Amministrazione ministeriale.

4. Ricorso straordinario - Procedimento - Accesso ai documenti - Accoglimento della pretesa - Luogo di ostensione della documentazione presso la P.A. detentrice - Necessità.

Fermo restando che la decisione sulla domanda di accesso difensivo proposta nell'ambito del ricorso straordinario perché respinta dall'Amministrazione è riservata alla Sezione che tratta il gravame, l'eventuale ostensione della documentazione, nel caso di accoglimento dell'istanza disposto dal Consiglio di Stato, deve avvenire presso l'Amministrazione detentrice della documentazione, trattandosi di adempimento che attiene alla fase istruttoria del ricorso straordinario.

5. Ricorso straordinario - Procedimento - Accesso ai documenti - Atti classificati - Accoglimento della pretesa - Ostensione della documentazione - Modalità - Possibilità di oscuramento parziale - Criterio.

Nel rispetto del principio di leale collaborazione con l'Autorità giudiziaria, o, nel caso del ricorso straordinario, con la Sezione che deve adottare il parere, l'Amministrazione detentrice di documenti classificati non direttamente originati deve acquisire senza indugio l'avviso dell'organo che ha apposto per primo la classifica di segretezza e informarne tempestivamente l'Autorità giudiziaria adita, in modo che la stessa possa avere a disposizione ogni elemento utile a decidere sulla domanda di acceso difensivo e sui limiti di accoglibilità in funzione dell'equo bilanciamento tra diritto di difesa e esigenze di riservatezza, con l'avvertenza che ogni caso, a meno che non sia apposto il segreto di Stato, la P.A. non può opporre vincoli derivanti da valutazioni compiute da organi amministrativi, compreso l'oscuramento di parte dei documenti se non condivisa dal giudice, e dovendosi attenersi alle prescrizioni di detta Autorità, sia nel caso di consegna dei documenti a quest'ultima per la successiva ostensione alla parte ricorrente, sia qualora, come nel ricorso straordinario, venga incaricata di provvedere direttamente all’accesso.

6. Accesso ai documenti - Tutela giurisdizionale - Atti classificati - Ordine di esibizione da parte del giudice - Scriminante per il funzionario adempiente - Configurabilità.

Premesso che l'apprezzamento delle cause di giustificazione della colpevolezza è di stretta competenza del giudice penale, l'esecuzione dell'ordine di esibizione di atti classificati a fini difensivi originato dall'Autorità giudiziaria può fungere da scriminante per il funzionario adempiente con riferimento alla fattispecie prevista e punita di cui all'art. 262 Cod. pen. (rivelazione di notizia di cui sia stata vietata la divulgazione), quale adempimento di un dovere in presenza di un ordine legittimamente emanato da un soggetto in posizione di supremazia di diritto pubblico, qual è appunto il giudice, ove ricorrano i presupposti soggettivi e oggettivi di legge.

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