1. Imposte e tasse - Riscossione - Cartella di pagamento - Diversità dall'estratto cartella - Criterio.

La cartella di pagamento e il documento intestato "estratto cartella" e stampigliato come "copia conforme dell'estratto di ruolo", sono documenti diversi: in particolare, la cartella esattoriale è prevista dall'art. 25 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli e deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero delle finanze (attualmente, il modello vigente è quello approvato dall'Agenzia delle entrate con provvedimento del 22 aprile 2008), mentre il secondo documento è invece un elaborato informatico formato dall'esattore, sebbene sostanzialmente contenente gli stessi elementi della cartella originale.

2. Accesso ai documenti - Oggetto - Originale o copia - Sostituzione con equipollente - Illegittimità.

Ai sensi dell'art. 7 L. 7 agosto 1990 n. 241, illegittimamente l'Amministrazione sostituisce il documento richiesto per l’accesso con un altro, sebbene equipollente, atteso che il diritto di accesso ha per oggetto esclusivamente l'originale dell'atto richiesto o una sua copia, e non anche un succedaneo di esso, non avendo neppure rilievo scusante l'esistenza di impedimenti tecnici.

3. Accesso ai documenti - Legittimazione - Presupposti - Interesse giuridicamente rilevante - Necessità e sufficienza.

Ai fini della sussistenza del presupposto legittimante l'esercizio del diritto di accesso ai documenti della Pubblica amministrazione deve esistere un interesse giuridicamente rilevante del richiedente, non necessariamente consistente in un interesse legittimo o in un diritto soggettivo, ma comunque giuridicamente tutelato, non potendo identificarsi col generico e indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento dell'attività amministrativa e un rapporto di strumentalità tra tale interesse e la documentazione di cui si chiede l'ostensione, fermo rimanendo che: a) l'interesse all’accesso va valutato in astratto, senza che possa essere operata, con riferimento al caso specifico, alcun apprezzamento in ordine alla fondatezza o ammissibilità della domanda giudiziale che gli interessati potrebbero eventualmente proporre sulla base dei documenti acquisiti mediante l’accesso; b) alla P.A. detentrice del documento è preclusa una penetrante indagine sulla "meritevolezza" dell'interesse sotteso alla richiesta di ostensione, tanto che, laddove vi sia detenzione e custodia in capo alla parte pubblica l'obbligo di consentire l’accesso opera in termini pressoché automatici.

4. Accesso ai documenti - Imposte e tasse - Atti procedimento tributario - Divieto - Limite temporale.

L'art. 24 L. 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 16 comma 1 L. 11 febbraio 2005 n. 15, nella parte in cui prevede l'esclusione ex lege dall’accesso agli atti anche "nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano", va interpretato nel senso che l'inaccessibilità è temporalmente limitata alla fase di pendenza del procedimento tributario e viene meno una volta adottato il provvedimento definitivo di accertamento dell'imposta dovuta sulla base degli elementi reddituali che conducono alla quantificazione del tributo; pertanto, cessata la causa della inaccessibilità con l'emissione dell'atto concretante la pretesa impositiva, l’accesso deve essere esteso agli atti e documenti sottesi alla formazione del detto atto conclusivo, o che ne costituiscono presupposto, senza che neppure sia sindacabile da parte dell'Amministrazione la ragione giustificatrice.

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